CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31167 depositata l’ 8 novembre 2023
Tributi – Avviso di accertamento – IRES – IRAP – Istanza di sospensione – Definizione agevolata delle controversie pendenti – Diniego – Estinzione del giudizio
Rilevato che
1. La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di O.H.I. BV, società di diritto olandese, contro un avviso di accertamento per Ires e Irap relativo agli anni di imposta 2007 e 2008, sull’assunto che tale avviso fosse stato emesso in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni, di cui alla l. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in assenza di valida deduzione di motivi di urgenza.
2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Il PM ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del 29 settembre 2023.
Considerato che
1. L’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione della l. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e della sentenza CGUE 3/07/2014 in causa C-129/13 K..
Il motivo esprime due censure.
Con la prima, la difesa erariale assume che la CTR avrebbe dovuto verificare se l’eccezione relativa al rispetto del termine dilatorio della l. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, fosse meramente formale o anche sostanziale, evidenziando che la parte che si duole del mancato rispetto del contraddittorio abbia l’onere di dedurre anche che tale violazione abbia avuto effetti pregiudizievoli sulle sua facoltà difensive, impedendogli di far valere ragioni di opposizione che avrebbero condotto all’annullamento dell’atto.
Con la seconda censura deduce che la Commissione regionale non abbia correttamente apprezzato le ragioni di urgenza evidenziate nell’avviso che ne giustificavano l’emissione ante tempus.
2. In data 22/09/2023 la società controricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197. Successivamente in data 26/09/2023 ha depositato le domande di definizione agevolata (una per ciascun avviso oggetto di causa), corredate della quietanza di pagamento, con prova della loro presentazione in data 22/09/2023.
3. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dal D.L. n. 34 del 2023, art. 20, comma 1, lett. c), il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata e, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. “L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 (comma 201).
Pertanto, alla luce delle predette disposizioni e dei documenti depositati, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
4. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
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