Corte di Cassazione ordinanza n. 31220 depositata il 9 novembre 2023
silenzio assenso – richiesta di autoannullamento
Rilevato che:
1. P.P. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha, per quanto ancora interessa, dichiarato legittima l’iscrizione ipotecaria impugnata con l’originario ricorso, presa in relazione ai crediti portati in sei cartelle. La CTR ha ritenuto di “non poter giungere alla conclusione” dell’odierno ricorrente secondo la quale, perfezionatosi il silenzio-assenso sull’istanza di autoannullamento delle ridette cartelle, ai sensi dell’art. 1, comma 540, l. 24 dicembre 2012, l’iscrizione avrebbe dovuto essere per ciò stesso annullata. Secondo la CTR, la norma dovrebbe essere letta nel senso che, “l’ente creditore e l’agente della riscossione, in ipotesi di mancata risposta all’istanza presentata dal debitore entro il termine previsto dal comma 540, devono cancellare l’iscrizione a ruolo ma non per questo l’ente creditore perde il diritto di agire nei confronti del debitore per recuperare il proprio credito qualora ancora nei termini”, dacché la persistenza dell’iscrizione;
2. l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate;
considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 537 e ss. della l.228/2012 (legge stabilità 2013), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, per violazione di norma di legge”, per avere la CTR errato nella lettura della normativa nei termini sopra riportati e per non avere la CTR annullato in toto l’iscrizione ipotecaria come semplice conseguenza del perfezionamento del silenzio-assenso sull’istanza di autoannullamento delle sei cartelle;
2. il motivo è fondato.
2.1. Merita ricordare che, in base all’art. 1, commi 537 e 538, della l. n. 228 del 2012, i debitori di somma “iscritte a ruolo o affidate” ai “concessionari per la riscossione”, potevano, “entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario”, presentare al concessionario una dichiarazione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si stava procedendo, erano interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo, oppure da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, oppure da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, oppure, ancora, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che avesse annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non avesse preso parte, oppure da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore, oppure ed infine da da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”. Nel frattempo l’attività riscossiva era sospesa. Ai sensi del successivo comma 539, il concessionario doveva, entro un certo termine dalla ricezione della dichiarazione, trasmettere quest’ultima e la documentazione allegata all’ente creditore in modo da consentire all’ente, entro i successivi “sessanta giorni”, di dare comunicazione al debitore o della “correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio”, ovvero “dell’ inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo”. Infine, in base al comma 540, “in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.
2.2. La CTR ha accertato che il contribuente aveva presentato tempestivamente la dichiarazione e che il termine di duecentoventi giorni dalla presentazione della dichiarazione era scaduto senza che fosse stata inviata dall’ente creditore al contribuente alcuna comunicazione. Nondimeno, sulla base dello pseudo argomento per cui l’ente creditore avrebbe potuto di nuovo pretendere il pagamento dei crediti portati nei ruoli da cui il contribuente era da considerarsi “automaticamente discaricato”, ha ritenuto di poter far sopravvivere l’iscrizione ipotecaria. L’argomento è logicamente inconsistente perché l’iscrizione ipotecaria presa a garanzia di determinate pretese sulla base di determinati titoli (v. artt. 49 e 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi dei quali il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore e il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento) sta e cade con tali titoli ed eventuali nuove pretese esercitabili per i medesimi crediti possono (nel caso, avrebbero potuto) giustificare una nuova iscrizione sulla base di nuovi titoli;
3. il primo motivo di ricorso, per le superiori assorbenti ragioni, deve essere accolto;
4. il secondo motivo di ricorso, espressamente proposto per l’ipotesi di non accoglimento del primo, resta assorbito;
5. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario anche per quanto riferito all’annullamento della iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti di cui alle sei cartelle elencate alle righe da 1 a 4 di pagina 9 della sentenza impugnata;
6. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda;
7. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese dei gradi di merito;
condanna l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6000, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
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