Corte di Cassazione ordinanza n. 31266 depositata il 21 ottobre 2022
ICI – IMU – efficacia delle variazioni
Rilevato che:
1. – con sentenza 8024/2018, depositata il 19 novembre 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello di C. S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che, – pronunciando sull’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2009, – aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando la base imponibile del tributo nella rendita catastale di € 160.201,83;
1.1 – a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che:
- l’avviso di accertamento ICI, per l’annualità 2009, trovava fondamento nella dichiarazione di variazione docfa presentata dalla contribuente (il 15 novembre 2011) in relazione alla «variazione della destinazione per ampliamento e fusione» di unità immobiliari;
- detta dichiarazione docfa conseguiva da una richiesta di aggiornamento indirizzata (in data 6 ottobre 2011) alla contribuente da Roma Capitale che aveva rilevato «un disallineamento tra il classamento catastale degli immobili di proprietà dell’appellante e la loro effettiva situazione di fatto», ed aveva indicato la data del 12 gennaio 2007 quale momento cui riferire la «rilevazione dell’anomalia» (id est l’omessa presentazione della dovuta dichiarazione di variazione catastale);
- in applicazione, pertanto, della n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, la nuova rendita catastale, – che, in un primo momento rettificata in € 536.733,16, era stata successivamente rideterminata dall’Agenzia, su istanza di parte, in € 160.201,83, – doveva trovare applicazione (anche) per l’annualità 2009;
2. – C. S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
– Roma Capitale resiste con controricorso.
Considerato che:
1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 311 del 2004, 1, commi 336 e 337, deducendo che:
– la dichiarazione di variazione docfa era stata presentata in relazione ad un compendio immobiliare che, – acquisito nel 2006 e sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria e restauro ultimati (solo) nel 2011, – comprendeva undici unità immobiliari che, in esito a detti lavori, erano state unitariamente accatastate in un minor numero di subalterni (al 544, p.lla 4, sub 501, p.lla 5, sub. 502, p.lla 333, sub 504, p.lla 341 e p.lla 469, sub 501);
– i dati di classamento proposti, con la dichiarazione di variazione, avevano formato oggetto di rettifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per categoria (da B/5 a D/8), e per rendita (dall’importo proposto, di € 135.281,81, a quello rideterminato in € 536.733,16) epperò dalla stessa Agenzia erano stati rideterminati, in autotutela, con ripristino della categoria originaria (B/5) e fissazione della rendita catastale in € 160.210,83;
– la richiesta di aggiornamento di Roma Capitale, per converso, aveva riguardato (solo) tre unità immobiliari, – censite in catastato nella categoria B/5 (al fol. 544, lla 4 sub 1 e p.lla 5 sub 501) e nella categoria B/1(fol. 544, p.lla 333 sub 501), – due delle quali, dunque, con classamento, per categoria, conforme a quello che aveva formato oggetto della dichiarazione di variazione docfa e delle stesse definitive determinazioni assunte dall’Agenzia delle Entrate;
– in esito agli eseguiti lavori, ed alla dichiarazione docfa di variazione («per ampliamento e fusione» delle preesistenti unità immobiliari), peraltro, non era residuata quella unità immobiliare (censita in categoria B/1, al 544, p.lla 333 sub 501) che (unica) esponeva il disallineamento (per categoria) prospettato nella richiesta di Roma Capitale;
– ne conseguiva, pertanto che:
- – la dichiarazione di variazione docfa del 2011 trovava titolo, – piuttosto che nella richiesta dell’Ente locale, – nell’autonoma iniziativa assunta da essa esponente in relazione agli eseguiti lavori di manutenzione straordinaria e restauro;
- – la rendita catastale attribuita alle unità immobiliari (per € 160.210,83), in esito alla detta dichiarazione di variazione docfa, era riferibile all’intero compendio immobiliare (che originariamente era composto di undici unità immobiliari) e, così, non avrebbe potuto unitariamente ascriversi (con effetti retroattivi) al periodo di imposta 2009, atteso che le disposizioni di cui alla l. n. 311 del 2004, 1, commi 336 e s., si correlavano ad una iniziativa del Comune che aveva ad oggetto (solo) le tre originarie unità immobiliari sopra indicate (due delle quali, peraltro, con classamento in B/5 e, perciò, anche conforme a quello definito dall’Agenzia);
- – in esito ai lavori eseguiti, peraltro, l’unità immobiliare già iscritta in catastato con la ridetta categoria B/1 aveva perso di ogni individualità, tanto da estinguersi in ragione della dichiarazione di variazione («per ampliamento e fusione») presentata da essa esponente;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ai dati fattuali esposti col primo motivo di ricorso, così riproponendo la ricorrente, sotto diverso parametro di censura, l’omessa considerazione da parte del giudice del gravame dell’effettivo oggetto della richiesta di adeguamento catastale avanzata da Roma Capitale, richiesta che, per l’appunto, non involgeva tutte le unità immobiliari classate secondo procedura docfa ed includeva, per di più, unità immobiliari del tutto in linea, secondo categoria di inclusione (la B/5) con le stesse definitive determinazioni assunte dall’Agenzia;
– il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che il rilievo svolto dal giudice del gravame in ordine alla richiesta di aggiornamento avanzata da Roma Capitale, – e che, dunque, in detta richiesta era stato rilevato «un disallineamento tra il classamento catastale degli immobili di proprietà dell’appellante e la loro effettiva situazione di fatto», – costituiva frutto di un travisamento della prova siccome risultava dallo stesso documento, così utilizzato, che due delle tre unità immobiliari «non presentavano alcun disallineamento perché già possedevano per stessa ammissione del Comune la categoria B/5 coerente con la destinazione a scuola»;
2. – in via pregiudiziale, destituita di fondamento rimane l’eccezione di inammissibilità del ricorso, così come proposta dalla controricorrente, atteso che il requisito della (almeno sintetica) esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), – in quanto complementare alla esposizione dei motivi di ricorso (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31787; , 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001), – deve consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia, e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; e, nella fattispecie, – per quanto già riassunto nei sopra esposti motivi di ricorso, – risulta ben esplicitata, e delineata, ogni ragione del contendere, e sviluppo processuale, tra le parti intercorsi;
3. – tanto premesso, il primo ed il secondo motivo di ricorso, – dal cui congiunto esame, in ragione della ricorrenza di una medesima quaestio iuris di fondo, consegue l’assorbimento del terzo motivo, – sono fondati e vanno senz’altro accolti;
4. – in tema di determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto (d.lgs. 504 del 1992, art. 5, c.2), la Corte ha avuto modo di precisare che:
– le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall’art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854);
– detta regola generale trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21310);
– diversamente detta regola non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);
– le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimento alla l. n. 342 del 2000, art. 74, c. 1, essendosi rilevata l’utilizzabilità della rendita, – una volta notificata a fini impositivi, – «anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033);
4.1 – in termini generali, pertanto, alla dichiarazione di variazione docfa, presentata dalla contribuente (nell’anno 2011) ad ultimazione dei lavori di manutenzione e restauro, non avrebbe potuto attribuirsi efficacia retroattiva, la nuova rendita dovendosi considerare vigente al 1° gennaio dell’anno 2012;
4.2 – come, però, rilevato dal giudice del gravame, – e com’è indiscusso tra le stesse parti, – Roma Capitale aveva inviato alla contribuente una richiesta di aggiornamento dei dati catastali che esponeva il riferimento all’anno 2007 (alla data del 12 gennaio 2007, nella sentenza della Commissione tributaria regionale) quale momento cui ascrivere l’intervenuta variazione;
– e la richiesta in questione è stata, quindi, ricondotta alla disciplina posta dalla n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e s., i quali dispongono nei seguenti termini:
– «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.» (c. 336);
– «Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.» (c. 337);
4.2.1 – la Corte ha già avuto modo di statuire che, ricorrendone le condizioni, dette disposizioni, – che sono espressione di poteri di natura partecipativa riconosciuti agli Enti locali in àmbito di classamento catastale (che ha specifica rilevanza agli stessi fini impositivi; v. Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275 ), – sono destinate ad incidere sulla base imponibile dell’ICI (e dell’IMU) nel senso che, – se attivato il sub procedimento ivi delineato (v. Cass., 15 marzo 2022 n. 8280) e se, quindi, individuata, nell’atto di avvio di competenza dell’Ente locale, la data cui riferire la variazione (v. Cass., 18 maggio 2019, n. 13483; Cass., 14 febbraio 2019, n. 4349 ), – legittimamente la nuova rendita catastale costituisce la base imponibile del tributo «a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale»;
4.2.2 – un siffatto effetto, però, è riferibile (esclusivamente) alla rendita catastale dichiarata dal contribuente, – che, così, abbia ottemperato alla richiesta del Comune, – ovvero a quella che sia stata attribuita (ex officio) dall’Agenzia delle Entrate che, per l’appunto, abbia proceduto alla «verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita» (art. 1, c. 336);
4.2.3 – come, allora, deduce la ricorrente, l’effetto (retroattivo) in discorso avrebbe imposto di verificare l’oggetto della richiesta di aggiornamento avanzata da Roma Capitale, – e, dunque, per quali unità immobiliari veniva indicata la necessità di una variazione catastale, – di riscontrarne la fondatezza e, ad ogni modo, l’identità, o meno, con l’oggetto dei successivi atti adottati dalla contribuente ovvero dall’Agenzia delle Entrate, atteso che, come anticipato, la rendita catastale presa in considerazione dalla disposizione di cui all’art. 1, c. 337, cit., è (solo) quella riferibile alle unità immobiliari «segnalate» (dal Comune);
– accertamenti, questi, che ben condivisibilmente la ricorrente denuncia come omessi, dovendosi, difatti, escludere la riconducibilità alla disposizione di cui all’art. 1, c. 337, cit., di atti catastali assunti (dal contribuente o di ufficio) in relazione ad unità immobiliari diverse da quelle segnalate nella richiesta del Comune (in tesi, nella fattispecie, per variazione catastale dovuta ad ampliamento e fusione);
5. – rimane conclusivamente da precisare che, proprio in ragione della ricorrenza della specifica fattispecie delineata dalla l. n. 311 del 2004, 1, c. 336 e 337, oggetto di accertamento da parte del giudice del gravame, il ricorso in trattazione espone tratti tipici di fattispecie sostanziale che lo differenziano da quello già definito dalla Corte in relazione alla diversa fattispecie di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 2 (in relazione al d.m. n. 701 del 2004);
6. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio [l. n. 130 del 2022, art. 4, c. 1, lett. a)] che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18205 depositata il 7 giugno 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta…
- Corte di Cassazione sentenza n. 23529 depositata il 27 luglio 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27197 depositata il 15 settembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36233 depositata il 12 dicembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 33098 depositata il 9 novembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11226 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in L. n. 75/1993 e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…