Corte di Cassazione ordinanza n. 31284 depositata il 24 ottobre 2022

soggetti che possono richiedere il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano

Rilevato che:

C.G. impugnò il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendo una disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti che potevano usufruire della disposizione di cui all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289;

secondo l’interpretazione offertane dall’Ufficio, infatti, tale ultima disposizione consentiva ai soggetti residenti in Sicilia, e colpiti dagli eventi sismici del 1990, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli indicati anni d’imposta mediante il versamento di quanto dovuto per ciascun tributo in misura ridotta al 10%, ma non di ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato;

la C.T.P. di Ragusa accolse il ricorso e la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Catania – rigettò il successivo gravame proposto dall’Agenzia delle entrate;

i giudici d’appello richiamarono il consolidato orientamento giurisprudenziale che estende il regime agevolativo anche ai contribuenti che hanno già versato le imposte per intero, e ciò anche laddove il versamento sia stato effettuato per loro conto dal sostituto di imposta;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo; resiste l’intimato con controricorso.

Considerato che:

con l’unico motivo l’Amministrazione denunzia violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e degli artt. 1 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990;

assume che, in base alle disposizioni evocate, non dovrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente che non ha provveduto direttamente al versamento delle imposte dirette nelle annualità in questione, non trattandosi di soggetti «obbligati al versamento ex lege», come invece i sostituti d’imposta;

il motivo è infondato;

questa  Corte  ha  infatti  più  volte  affermato  che il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1, comma 665, della l. n 190 del 2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta, trovando peraltro conferma tale ultima legittimazione anche nell’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 123 del 2017) il quale, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (v., fra le numerose altre, Cass. n. 11141/2022; Cass. n. 22830/2018; Cass. n. 29039/2017; Cass. n. 14406/2016);

l’infondatezza dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso;

le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate in base alla soccombenza. Trattandosi di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate, nulla va disposto in ordine al contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali e oneri accessori.