Corte di Cassazione ordinanza n. 31380 depositata il 2 dicembre 2019 – L’amministrazione può senz’altro far valere la nullità delle obbligazioni assunte all’esito del tentativo di conciliazione disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66, qualora in sede conciliativa abbia, in violazione di norme inderogabili di legge, riconosciuto al dipendente un trattamento giuridico ed economico non dovuto