Corte di Cassazione ordinanza n. 31562 depositata il 25 ottobre 2022

prescrizione contributi INPS

RILEVATO CHE:

1. Nicodemo Mariangiola impugnava l’intimazione di pagamento emessa sulla base di due cartelle esattoriali concernenti la riscossione del contributo Servizio sanitario nazionale, sul rilievo che la pretesa tributaria era prescritta, dovendosi applicare il termine quinquennale ex art.3 L. 335/95. La CTP di Potenza rigettava il ricorso con sentenza parzialmente confermata dalla CTR, la quale, rilevato che la cartella recante un importo inferiore a 1000,00 euro doveva ritenersi annullata ex lege ai sensi dell’art. 4 comma primo, del d.l. n.119/2018, respingeva il gravame quanto al motivo relativo all’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, assumendo che, anche a voler ritenere la prescrizione quinquennale del contributo, il termine era stato interrotto dalle intimazioni di pagamento regolarmente notificate alla contribuente e non dalla medesima opposte.

Assumendo che l’eventuale intempestività della notificazione delle intimazioni avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione da parte della contribuente, non potendo quest’ultima impugnare l’ultima delle intimazioni notificate per dedurre l’intervenuta prescrizione del credito tra l’intimazione notificata il 29.05.2006 e quella notificata il 4 11.2015.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’INPS, la società di cartolarizzazione e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimaste intimate.

CONSIDERATO CHE:

Con l’unico motivo la ricorrente deduce errar in procedendo ex art. 360, n.3, c.p.c. -violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995 ribadendo che l’INPS è incorso in decadenza e che il credito era prescritto al momento della notifica delle cartelle.

3. La censura è destituita di fondamento.

Risulta che l’INPS – come riconosciuto anche dalla medesima ricorrente

– ha notificato il primo atto interruttivo il 9.12.1995; che. successivamente ha notificato una cartella in data 24.05.2001 e gli altri atti tributari  in data 29.05.2006 ed il 4.11.2015, fino a quella notificata 1’11 gennaio 2017, oggetto di opposizione nel presente giudizio.

Sul punto questa Corte ha già affermato che: in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all’art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva; c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell’interruzione o alla data di inizio della procedura (v. Cass. N. 19009/2019; S.L.  n.  26604/2017;  n.  13831/2015;  S.U.  n. 5784/2008).

Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui all’art. 2 comma diciannovesimo della legge n. 638 del 1983, risulta soppressa dal comma decimo dell’art. 3 della legge 335/95 con effetto dall’entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte del comma decimo dell’art. 3 (Cass. civ. n. 46/2004). Pertanto considerando che i contributi dovuti al SSN si prescrivono in questo caso, in dieci anni, avendo l’Agenzia notificato il primo atto interruttivo entro il dicembre del 1995, ed avendo l’ente di riscossione interrotto il termine prescrizionale, deve concludersi che la prescrizione del credito tributario non è maturata. Ne consegue il rigetto del ricorso.

In assenza di costituzione degli intimati, non vi è luogo per liquidare le spese di lite.

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della riccorente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.