Corte di Cassazione ordinanza n. 31609 depositata il 25 ottobre 2022 – Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest’ultimo l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito