Corte di Cassazione ordinanza n. 31616 depositata il 25 ottobre 2022
Accise – Imposte addizionali – Compatibilità con il diritto unionale
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 332/07/18 del 10/04/2018, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza 924/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Pescara (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da I. s.p.a. (di seguito I.) avverso il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica utilizzata nello stabilimento della società contribuente nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2011.
1.1 La CTR motivava il rigetto dell’appello di ADM evidenziando che: a) l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica era un tributo distinto e autonomo dalle accise; b) mancavano le finalità specifiche che rendevano tale addizionale compatibile con le prescrizioni della direttiva n. 2008/118/CE; c) il pagamento dell’addizionale non era, pertanto, dovuto, con conseguente diritto della società contribuente al rimborso.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo
3. I. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica incompatibile con la direttiva n. 2008/118/CE.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che non v’è ragione di modificare, «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime» (cfr. Cass. n. 15198 del 04/06/2019; Cass. n. 27101 del 23/10/2019).
1.3 La sentenza della CTR si è pienamente adeguata al superiore principio di diritto, sicché va confermata.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
2.1 Poiché il ricorso è stato proposto in data antecedente alla formazione dell’indicato orientamento, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.