Corte di Cassazione ordinanza n. 31660 depositata il 4 dicembre 2019 – La revocabilità dell’incarico di presidente o di vicepresidente è dunque sempre consentita, anche in mancanza di giusta causa, intesa come sussistenza di fatti che abbiano compromesso il rapporto di fiducia a monte del conferimento di tale incarico, salvo il risarcimento del danno