CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31789 depositata il 10 dicembre 2024

Dipendente pubblico – Collaboratore scolastico – Infermità – Causa di servizio e riconoscimento dell’equo indennizzo – Diritto all’attribuzione

Rilevato che

1. Il Tribunale di Lecce respingeva la domanda proposta da V.M.M., collaboratore scolastico presso l’I.C.S. di Castrignano del Capo, intesa ad ottenere l’accertamento della causa di servizio e il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione alle infermità “diabete mellito, cardiopatia ischemica cronica, periartrite scapolo omerale bilaterale, dorsolomboartrosi osteofitica, ipertrofia prostatica” per essere tardiva l’istanza amministrativa rispetto all’unica affezione riconducibile al servizio di collaboratore scolastico e per essere il M. incorso nella decadenza rispetto alla domanda di attribuzione dell’equo indennizzo per la patologia artrosica.

2. La sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Lecce.

Riteneva la Corte territoriale che l’appellante non avesse mosso rilievi alla c.t.u. recepita dal primo giudice.

Ribadiva che la patologia ischemica cinica è multifattoriale e nello specifico non poteva essere indotta dall’intenso stress correlato al lavoro. Così come non poteva ritenersi correlato al lavoro il diabete mellito.

Rilevava che l’ipertrofia prostatica dipendeva dal naturale invecchiamento dei tessuti e che la periartrite scapolo-omerale di tipo degenerativo, per essere di origine lavorativa, presupponeva sollevamento pesi e merci o manufatti, attività cui il personale ATA non è tenuto.

Pur ravvisando una ricollegabilità causale con l’attività lavorativa della spondilodiscoartrosi del rachide a discreta incidenza funzionale, ribadiva la tardività della richiesta amministrativa dell’11/2/2011 rispetto alla data di insorgenza di detta patologia.

Regolava le spese secondo soccombenza.

3. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

4. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia: vizio della sentenza per errata valutazione dei documenti e delle prove in relazione all’art. 360, comma 1, punto 3, cod. proc. civ.

Lamenta che sia stata disposta dalla Corte territoriale la condanna alle spese in presenza di un reddito familiare rilevante ex art. 152 cod. proc. civ.

2. Il motivo è inammissibile deducendo il ricorrente la violazione di una disposizione di legge non applicabile alla vicenda de qua.

Come da questa Corte già affermato (v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12547) l’equo indennizzo previsto in favore dei dipendenti pubblici che abbiano subito una infermità a causa di servizio dall’art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ha natura retributiva, con conseguente esclusione delle controversie aventi ad oggetto il diritto all’attribuzione del medesimo dall’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (si vedano in senso conforme Cass. 25 agosto 2003, n. 12479; Cass. 30 agosto 2004, n. 17347; Cass. 13 settembre 2006, n. 19560).

In conseguenza, le relative controversie non rientrano, ai fini delle spese processuali, nell’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (così Cass. 29 novembre 2007, n. 24904; Cass. 6 giugno 2013, n. 14317; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23356).

Il principio è stato anche più di recente ribadito (v. Cass. 11 febbraio 2021) affermandosi che l’esonero dal pagamento delle spese processuali, previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie che hanno ad oggetto l’accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali (nella specie, controversia per il pagamento del t.f.r.).

3. A tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.

4. Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale dello Stato della notifica del ricorso alle Amministrazioni statali intimate, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020).

5. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

6. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

7. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.