Corte di Cassazione ordinanza n. 32385 depositata il 2 novembre 2022
l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo – non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione
Rilevato che:
1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, veniva parzialmente accolto l’appello di Leo Luigi avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Lecce n.168/2/2012 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2002. In particolare, sulla base di p.v.c., l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l’esercizio abusivo dell’attività di costruttore edile e, considerandolo evasore totale in assenza di presentazione delle dichiarazioni per il periodo di imposta, procedeva alla ricostruzione induttiva del reddito di impresa in relazione a nove compravendite immobiliari oltre che all’accertamento di redditi di terreni e fabbricati.
2. Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado «esclude[va] le compravendite dal reddito conseguito», salvi «gli altri eventuali redditi accertati». A fondamento del proprio convincimento la CTR riteneva che nei rogiti il contribuente fosse stato indicato solo come proprietario degli immobili ceduti, elemento insufficiente a dimostrare la fondatezza delle riprese afferenti.
3. Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, mentre il contribuente è rimasto ntimato.
Considerato che:
4. Il primo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione degli artt.39 comma 2 lett. a-b-c del d.P.R. n.600 del 1973 e 2727 e ss. civ., con riferimento ai presupposti per l’accertamento induttivo puro, ed è inammissibile. Il mezzo di impugnazione non si confronta con la decisione ai fini della necessaria specificità della censura dal momento che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) e, peraltro, la CTR non ha nemmeno escluso i presupposti per l’accertamento induttivo nel caso di specie, bensì ha espresso una ratio decidendi vertente sulla prova della fondatezza delle pretese che non è stata colta dal mezzo di impugnazione.
5. Con il secondo motivo di ricorso – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – l’Agenzia deduce la violazione degli artt.17 comma 1, 18 comma 3 della I. n.230 del 1950 e la falsa applicazione dell’art.1478 cod. civ., nonché la violazione degli artt.2697, 2700, 2704, 2727 e ss., 2730 cod. civ. per aver la CTR illegittimamente ava lato l’idea, sostenuta dal contribuente, che si fosse perfezionato un “sostanziale” trasferimento della proprietà degli immobili al costruttore Giuseppe Sebastiano Patì.
Con il terzo motivo – in relazione all’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. -, l’Agenzia ricorrente prospetta l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione in giudizio circa una pluralità di mezzi istruttori non valutati dalla CTR: le dichiarazioni contenute nel p.v.c. in merito al ruolo di titolare dell’impresa svolto dal contribuente, una dichiarazione confessoria dello stesso ecc., indicati alle pagg.11 e 12 del ricorso.
6. I due motivi sono esaminabili congiuntamente in quanto articolati secondo una medesima logica e sono inammissibili.
Per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato dalla sentenza impugnata.
7. Nel dettaglio, il giudice d’appello si è confrontato con i fatti alla base delle due censure e ha deciso avendo ben presente, da un lato, che il contribuente compare come intestatario degli immobili negli atti di compravendita (cfr. p.3 sentenza impugnata in calce). Dall’altro, la sentenza dà conto del fatto che al contribuente è stato contestato tra l’altro l’esercizio non dichiarato di attività di impresa edile e che per tale ragione è stato considerato evasore totale (cfr. p.2 sentenza impugnata, primo e secondo paragrafo). Nondimeno, sulla base di un’articolata ricostruzione imperniata principalmente seppure non esclusivamente sull’interpretazione dei contratti (si dà conto anche delle istanze di condono, dei bollettini di pagamento del condono, ecc.. ) la CTR giunge in modo motivato alla conclusione della assenza di prova a sostegno della ricostruzione del reddito di impresa, restando non deci siva, per la consolidata giurisprudenza sopra richiamata, la circostanza che in sentenza non venga dato conto di tutti i mezzi istruttori contenuti nel p.v.c..
8. Inoltre, attraverso i due motivi in esame non viene specificamente censurata l’illogicità del ragionamento seguito dalla CTR e l’Agenzia sostanzialmente ripropone la propria ricostruzione dei fatti, non accolta dalla sentenza impugnata. Al proposito va reiterato anche in questa sede che parte ricorrente non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332), pena l’inammissibilità delle censure.
9. Alla declaratoria di rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi non segue il regolamento delle spese di lite in assenza di costituzione dell’intimato.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenota zione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulte riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
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