Corte di Cassazione ordinanza n. 32511 depositata il 4 novembre 2022 – La notifica di un provvedimento di preavviso di fermo relativamente a crediti tributari ormai prescritti pone il contribuente in condizione di dover impugnare l’atto sicché la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle  spese  del  giudizio  chi  vi  abbia  dato  luogo  con  il  proprio comportamento contra ius