Corte di Cassazione ordinanza n. 32663 depositata il 7 novembre 2022

vizio di motivazione – motivazione apparente – violazione e falsa applicazione  degli  artt  115  116  c.p.c. (valutazione delle prove)

RILEVATO CHE

1. La contribuente impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria relativo a numerose cartelle recanti pretese tributarie concernenti annualità dal 2008 al 2011.

La CTP di Napoli respingeva il ricorso, disattendendo le doglianze relative alla violazione del ne bis in idem, in quanto la sentenza n. 1623/2015 relativa all’annullamento di fermo amministrativo non risultava ancora passata in giudicato; respingeva l’eccezione di non conformità agli originali delle copie delle relate prodotte; rilevava il difetto di giurisdizione delle cartelle recanti debiti Inps.                                                                                                            

Proposto appello, la CTR della Campania respingeva tutte le censure proposte. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società di Riscossione articolando un unico motivo.

La contribuente ha replicato con controricorso e ricorso incidentale

CONSIDERATO CHE

2. Con una unica censura di ricorso si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 36 d.lgs n. 546/9, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c.; per assenza totale di motivazione, lamentando l’apparente motivazione della Regionale compendiata nelle seguenti locuzioni” per le ultime due cartelle manca la notifica e alla data della notifica della comunicazione preventiva non era ancora maturata la prescrizione della pretesa erariale-“.

3. Con il ricorso incidentale, la contribuente lamenta l’omesso riconoscimento della duplicazione dei tributi, motivazione illogica e contraddittoria ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; per avere il decidente omesso di considerare che le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria erano già state poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo impugnato innanzi alla CTP che aveva annullato le cartelle sottese all’atto opposto, assumendo altresì che una delle cartelle annullate sarebbe stata erroneamente indicata dalla CTR, in quanto già annullata nell’altro giudizio.

4. Con la seconda doglianza del ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art. 1967 e.e. e dell’art. 115 c.p.c. ed erronea valutazione delle prove per avere la Regionale ritenuto provata la notifica di alcune cartelle di pagamento­ Motivazione ingiusta ed illogica ex art. 360 n.n. 3 e 5 c.p.c.” su fatti decisivi del giudizio”.

Assume la ricorrente in via incidentale che la CTR ha ritenuto validamente notificate le cartelle giunte al destinatario a mezzo servizio postale e ricevute da persone qualificatesi come addette alla casa, dimenticando che le prime tre cartelle per tributi erariali e le altre due cartelle per diritti camerali risultavano annullate già con sentenza n. 1623/15 e che la documentazione prodotta dalla concessionaria in fotocopia era stata disconosciuta dalla medesima; rispetto alla quale, i giudici di appello avrebbero dovuto ordinare l’esibizione degli originali dei documenti. Afferma di poi che le relate non recano la matrice delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che in assenza di prova in ordine alla ritualità della notifica, i tributi si sarebbero prescritti.

Nell’illustrazione della censura, la contribuente attinge poi talune affermazioni contenute nella sentenza di primo grado.

5. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/73 per avere la regionale omesso di scrutinare il vizio di omessa notifica dell’avviso di intimazione ex art. 50 – motivazione ingiusta, illogica e contraddittoria ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

6. Il ricorso principale è destituito di fondamento

La Regionale dopo aver affermato la propria giurisdizione in relazione alle sole pretese tributarie, ha escluso la sussistenza del giudicato tra le stesse parti, in quanto la sentenza non recava i numeri identificativi delle cartelle annullate con sentenza n. 1623/2015.

Ha  statuito  di poi che  le cartelle  risultano  regolarmente  notificate  perché effettuate presso la residenza del destinatario e ricevute da persone addette alla casa, rilevando l’omessa notifica delle ultime due cartelle, affermando che comunque alla data della notifica della comunicazione preventiva non erano decorsi i termini prescrizionali della pretesa tributaria, annullando l’atto opposto limitatamente alle cartelle individuate nella sentenza impugnata.

Nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n.. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018).

In continuità con tale orientamento, e con riferimento anche alla logicità della motivazione, è stato ribadito che « La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

I limiti di ammissibilità del contenuto effettivo della censura di anomalia motivazionale che equivalga all’inesistenza della motivazione sono stati recentemente riaffermati, chiarendo che « È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez. u – , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Tanto premesso, nel caso di specie la CTR ha reso una motivazione non meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio all’esito del quale lo stesso giudice ha escluso la regolarità della notifica con riferimento a due sole cartelle esattoriali, relativamente alle quali difettava la prova dell’avvenuta operazione notificatoria e dando atto della regolarità della notificazione delle altre, descrivendone le operazioni e valutando comunque la fondatezza della eccezione di prescrizione.

7. Il ricorso incidentale è inammissibile. 

7.1 In tema  di  ricorso  per cassazione,  è inammissibile  la mescolanza  e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse ( Cass. n. 26874 del 23/10/2018; Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 11603 del 2018;  Cass. n. 36881 del 26/11/2021).

7.2 In ogni caso, si evidenzia che, con la prima censura, la contribuente intende ottenere la rivisitazione della decisione operata dalla CTR che ha ben chiarito che la sentenza allegata – nemmeno passata in giudicato – non conteneva alcun riferimento al numero delle cartelle, con la conseguente impossibilità di verificare se le cartelle sottese all’atto opposto fossero proprio quelle che il contribuente affermava essere state annullate in primo grado dalla CTP di Napoli.

7.3 La doglianza relativa alla valutazione in merito alla corretta notificazione delle cartelle è ulteriormente inammissibile alla luce del principio per cui In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli  artt  115  116  p.c.  non  può  porsi  per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,   recependoli   senza   apprezzamento   critico,   elementi di prova soggetti invece a valutazione“.( Cass.n. 27000 del 2016; n. 1229/2019; n. 6774 del 01/03/2022).

7.4. La terza doglianza contrasta con quanto emerge dalla sentenza impugnata, laddove si afferma che alla data della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria non erano ancora decorsi i termini di prescrizione delle pretese tributarie, con ciò implicitamente respingendo l’eccezione di cui all’art. 50 cit., avendo dato atto della avvenuta notifica della comunicazione preventiva.

I ricorsi vanno dunque respinti.

In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q. M.

La Corte

Rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza  dei  presupposti  processuali  per il  versamento,  da  parte della ricorrente in via principale e di quella in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.