Corte di Cassazione ordinanza n. 32747 depositata il 7 novembre 2022

IMU – omesso esame di un fatto decisivo violazione dell’art. 2697 c.c.

RILEVATO CHE

l’Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 905/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2011;

il Comune resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo, depositando infine memoria difensiva con allegata documentazione

CONSIDERATO CHE

1.1 con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 7, comma 1, lett. b), d) e l) D.Lgs. n. 504/1992 e 2697 c.c. e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia escluso l’applicazione della norma agevolativa con riguardo all’immobile, di proprietà dell’Ente religioso, sulla scorta della categoria catastale, pur trattandosi di luogo di culto;

1.2 con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato che l’Ente non aveva fornito la prova circa lo svolgimento dell’attività di culto all’interno dell’immobile tassato, nonostante la produzione documentale (fotografie) al riguardo da parte della ricorrente;

1.3 con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di valutare anche l’ulteriore produzione documentale circa la destinazione dell’immobile all’attività di culto;

2. il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata, infatti, sulla carenza di prova, da parte contribuente, circa lo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate nella norma agevolativa citata;

3.1 vanno parimenti disattese le censure di cui al secondo motivo di ricorso;

3.2 come dianzi indicato, la Commissione Tributaria Regionale afferma quanto segue:<< … nel caso in esame manca, non essendosi la parte contribuente attivata ai fini di un riconoscimento formale, … la prova che nei locali che l’Ufficio ritiene di assoggettare ad ICI venga svolta effettivamente ed esclusivamente una pratica religiosa esteriore… tale prova non può certo essere conseguita con la produzione di fotografie che riproducono semplicemente un insieme di sedie ed un microfono che, seppure possano essere coerenti con la sobrietà della fede professata, non sono di per sé dimostrativi di alcunché di cultuale>>;

3.3 si tratta di accertamenti in punto di fatto non censurabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti consentiti dall’art. 360 1 comma n. 5 nell’attuale formulazione;

3.4 del tutto insussistente rimane, dunque, in primo luogo, la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., – violazione che, difatti, si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass., 25 marzo 2022, 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione) – atteso che il (conforme) accertamento condotto dai giudici del merito risulta inequivocamente fondato sul (presupposto) mancato assolvimento dell’onere della prova (circa i presupposti fattuali della richiesta esenzione) quale riconducibile all’attività difensiva svolta dalla contribuente;

3.5 il secondo motivo di ricorso, formulato come violazione o falsa applicazione di legge, mira, dunque, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito;

4.1 il terzo motivo, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, è fondato;

4.2 deduce il ricorrente che il giudice di appello non avrebbe esaminato la documentazione, prodotta in secondo grado (ritualmente indicata, illustrata ed allegata al ricorso in cassazione) attestante l’esercizio dell’attività di culto all’interno dell’immobile tassato;

4.3 va, in primo luogo, escluso che ricorra, nel caso in esame, un’ipotesi di inammissibilità per «doppia conforme», a termini del combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e 348-ter, comma 5, c.p.c., posto che la documentazione che si assume pretermessa dalla Commissione Tributaria Regionale e quella che quest’ultima ha posto alla base del proprio convincimento (<<fotografie che riproducono un insieme di sedie ed un microfono>>) risulta prodotta solo in tale grado di giudizio, cosicché risultano diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello;

4.4 ciò posto, la documentazione menzionata dall’Ente (contratto di comodato dell’immobile, statuto dell’Ente, iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche, certificazione toponomastica, <<estratto rivista Il Cristiano>>, prontuario indirizzi <<Assemblee in Italia>>) – trascritta in parte qua o illustrata nel ricorso in ossequio al principio di specificità ex art. 366 c.p.c. -, rappresentava il fatto storico dello svolgimento, nei locali dell’immobile, dell’attività di culto;

4.5 benché la parte contribuente avesse fondato su tali documenti il nucleo essenziale della propria difesa, le deduzioni riguardanti le suddette risultanze documentali sono state del tutto trascurate dalla Commissione Tributaria Regionale, che su questi aspetti, indubbiamente decisivi della lite, non ha speso neanche una parola, limitandosi a menzionare la documentazione fotografica relativa alle sedie e al microfono posti nei locali, come dianzi illustrato;

4.6 il giudice di appello ha stilato, quindi, il proprio giudizio mostrando di prescindere totalmente dalle allegate circostanze fattuali, in tal modo privando il discorso motivazionale della necessaria unità argomentativa, che ne mina l’interna sostenibilità logica e lo espone al rilievo del vizio denunciato;

4.7 la giurisprudenza, allegata da parte controricorrente alla memoria difensiva da ultimo depositata, risulta inconferente in quanto, oltre ad essere priva dell’attestazione di passaggio in giudicato, riguarda altre annualità IMU relative al medesimo immobile, successive all’annualità in contestazione, con riguardo alle quali si applica in ogni caso il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. nn. 25516/2019, 7417/2019, 17660/2018), come l’esercizio dell’attività di culto all’interno di un immobile;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il terzo motivo e respinti i rimanenti motivi, assorbito il ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese di lite, il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale, respinti i rimanenti motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.