Corte di Cassazione ordinanza n. 32754 depositata il 7 novembre 2022 – In sede di legittimità al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità di un motivo di impugnazione per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello