CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32860 depositata il 27 novembre 2023

Lavoro – Pagamento retribuzioni – Rito del lavoro – Ammissione di tutte le prove – Valutazione delle prove testimoniali – Inammissibilità

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la T. P. A. di R. A. al pagamento, in favore del lavoratore indicato in epigrafe, della somma lorda pari ad euro 79.934,00, oltre accessori, minore rispetto a quella maggiore pari ad euro 107.486,03 riconosciuta dal Tribunale a titolo di retribuzioni per il periodo da agosto 2016 a ottobre 2017; liquidando le spese del doppio grado, la Corte, avuto riguardo all’esito finale del giudizio, le ha compensate nella misura di 1/3, ponendo le residue a carico del R. per la soccombenza prevalente;

2. la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che la prova testimoniale negata in primo grado, concernente l’avvenuto pagamento in contanti delle retribuzioni da parte del titolare della P. nel periodo controverso, fosse ammissibile, sia perché nel rito del lavoro non operano i limiti alla prova per testimoni ex artt. 2721 e 2726 c.c., ma anche perché, nella fattispecie all’attenzione di quel Collegio, ricorrevano elementi sufficienti per l’applicazione del secondo comma dell’art. 2721 c.c., “tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”;

all’esito della prova testimoniale ammessa in grado di appello, la Corte ha ritenuto “dimostrato che il R. abbia percepito la retribuzione, pari ad euro 1.600,00 mensili, in contanti, anche nel periodo successivo all’agosto 2016 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ottobre 2017”;

3. avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; ha resistito con controricorso il R., che ha formulato ricorso incidentale sulle spese affidato ad un motivo;

all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Considerato che

1. preliminarmente, come eccepito dal ricorrente in via principale, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso contenente l’impugnazione incidentale del R. in quanto l’atto non risulta ritualmente notificato, secondo la formulazione dell’art. 370 c.p.c. all’epoca vigente, ma solo depositato telematicamente;

2. col motivo di ricorso principale si denuncia testualmente: “in via rescindente: sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2726 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c. non correttamente motivato”; si lamenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, “in primo luogo, ammettendo la prova per testi di ingenti pagamenti in contanti e, in secondo luogo, negando la genericità e la irrilevanza delle testimonianze escusse”;

il motivo non può trovare accoglimento;

per il primo aspetto esso trascura di considerare che, sulla scorta di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 568 del 1989), secondo la giurisprudenza di questa Corte l’ammontare della retribuzione può essere provato con ogni mezzo (cfr. Cass. n. 983 del 2016; Cass. n. 14416 del 2019) e che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice – secondo un potere discrezionale esercitabile anche d’ufficio, ex art. 421 c.p.c. – ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ., nonché, in tema di simulazione, dall’art. 1417 dello stesso codice (cfr. Cass. n. 11926 del 2004; Cass. n. 17614 del 2009);

per il secondo aspetto il motivo è inammissibile perché volto a sollecitare una valutazione delle prove testimoniali che è sindacato sottratto a questa Corte;

3. pertanto, dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi, le spese possono essere compensate per soccombenza reciproca;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente sia principale che incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.