Corte di Cassazione ordinanza n. 33065 depositata il 9 novembre 2022

iscrizione ipotecaria – fondo patrimoniale

RILEVATO CHE

G.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva accolto l’appello di Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza n. 84/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria;

il Concessionario resiste con controricorso

CONSIDERATO CHE

1.1 con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 167 e 170 c.c., art. 77 DPR n. 602/1973), e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto che potesse essere applicata l’iscrizione ipotecaria su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale;

1.2 con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 170, 2697, 143, 144, 147, 148, 315 bis c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto genericamente l’inerenza dei debiti tributari ai bisogni della famiglia senza considerare che devono ritenersi escluse le obbligazioni sorte prima della formazione della famiglia;

1.3 con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio circa la consapevolezza dell’Amministrazione in ordine all’estraneità dei debiti alle esigenze familiari, atteso che, all’epoca della maturazione dei crediti tributari, la famiglia non era ancora formata;

2.1 le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente formate, vanno disattese;

2.2 la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (cfr. Cass. n. 20998/2018, in un caso nel quale venivano in rilievo sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi), e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (cfr. Cass. n. 1652/2016);

2.3 questa Corte ha inoltre affermato che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass. n. 3738/2015);

2.4 occorre inoltre ribadire il principio già dettato da SSUU n. 19667/14, secondo cui, se è vero che l’iscrizione ipotecaria – anche quella prevista dall’articolo 77 d.P.R.602/73 cit. – è preordinata e strumentale all’espropriazione, altrettanto indubbio è che essa risponde a distinte finalità di garanzia e cautela, così da non poter <<essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria>>;

2.5 nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale ha respinto le doglianze del contribuente sul rilievo che <<il contribuente non ha dimostrato, come era suo onere, sia l’estraneità dei debiti alle esigenze familiari, trattandosi di imposte sul reddito che hanno una natura mista, in quanto riguardano sia l’attività d’impresa del capo-famiglia sia l’utilizzo di tale reddito per le esigenze familiari, nonché la consapevolezza dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla detta estraneità>>;

2.6 ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi illustrati per non avere il contribuente assolto al proprio onere probatorio circa l’estraneità del debito alle esigenze familiari, nonché la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore procedente;

2.7 quanto alla mancata valutazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della circostanza relativa alla formazione dei debiti tributari prima della formazione del nucleo familiare, il ricorrente ha del tutto omesso di indicare specificamente la data di insorgenza dei debiti relativi all’iscrizione ipotecaria impugnata, limitandosi, invero, a fare riferimento alla data del matrimonio e della costituzione del fondo patrimoniale (2008), nonché di iscrizione ipotecaria (2009), avendo peraltro l’Amministrazione contestato specificamente l’insorgenza di detti debiti in annualità a decorrere dal 2010;

2.8 la motivazione resa dalla Commissione Tributaria Regionale risulta, quindi, anche congruamente motivata sul punto;

3.1 con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2901 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, costituito dal mancato esperimento dell’azione revocatoria da parte dell’Amministrazione per ottenere l’inefficacia del vincolo nei suoi confronti, con conseguente decadenza dal potere di provvedere all’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile;

3.2 trattasi di doglianza inammissibile in quanto costituisce questione nuova, non prospettata nelle fasi del giudizio di merito, e di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, come contestato anche dalla controricorrente;

3.3 è opportuno comunque evidenziare che, anche nel caso di debiti tributari, l’Amministrazione finanziaria può agire in executivis sui beni inseriti nel fondo qualora gli stessi siano stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia nonché agire tramite azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.;

3.4 in altri termini, il creditore, oltre alla possibilità di ricorrere all’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo, può inoltre utilizzare l’azione revocatoria ordinaria – e quindi veder dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione che possano recare pregiudizio alle sue ragioni – contro i crediti sorti anteriormente alla costituzione del fondo qualora sussistano i presupposti previsti dall’art. 2901 c.c., e ciò a patto che il debitore conoscesse il pregiudizio anzidetto o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, ma l’iscrizione ipotecaria non è subordinata al previo esperimento dell’azione prevista dall’art. 2901 c.c.;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.