Corte di Cassazione ordinanza n. 33199 depositata il 10 novembre 2022
difetto di specificità del ricorso in cassazione – principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione
RILEVATO CHE
Riscossione Sicilia S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 105/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, che aveva accolto il ricorso proposto da C.B. S.r.L. avverso avviso di iscrizione ipotecaria, ed ha depositato memoria difensiva;
la società contribuente è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, <<violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; error in procedimento; contraddittoria motivazione>> e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia annullato l’atto impugnato sulla scorta di vizi di notifica della cartella esattoriale, sottesa all’avviso di iscrizione ipotecaria, che non erano stati eccepiti dal contribuente;
1.2 la censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la ricorrente ha del tutto omesso di riprodurre e tantomeno allegare le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado e le controdeduzioni del contribuente in appello in relazione a quanto dianzi lamentato;
1.3 è infatti principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. 32260 del 2018, n. 14784 del 2015, n. 26489, n. 19306 e n. 14541 del 2014), quello secondo cui, in base al disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., che prevede che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, è necessario che nel ricorso siano indicati tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 15952 del 2007, Cass. n. 14784 del 2015);
1.4 è stato evidenziato altresì che la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6, costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr. Cass. n. 1142 del 2014);
1.5 con specifico riferimento, poi, al vizio di cui al 4 dell’art. 360 c.p.c. è stato più volte ribadito che l’attribuzione al giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito non è sufficiente a consentire il vaglio del denunciato vizio procedurale essendo, invece, necessario e preliminare a quell’esame, la verifica dell’ammissibilità del motivo di censura sotto il profilo della sua specificità, perché solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. n. 12664 del 2012; n. 896 e n. 8008 del 2014);
1.6 in altri termini, quando viene denunciato un vizio procedurale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. riguardante atti dei precedenti gradi di giudizio di merito, la Corte, che è anche giudice del fatto, può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito se in tal senso sollecitato dalla parte, ma non in base a qualsiasi generica deduzione di nullità, formulata in termini meramente assertivi, ma – in conformità al requisito di specificità del ricorso che trova fondamento normativo nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – soltanto a seguito di una specifica allegazione dei fatti processuali e dunque di una completa ricostruzione della vicenda processuale attraverso la trascrizione del contenuto di quegli atti che, in relazione alla sequenza processuale, consentono di fornire una chiara rappresentazione del vizio denunciato (Cass. n. 12664 del 2012; Cass. n. 32260 del 2018);
1.7 alla luce di questi criteri, il motivo in disamina si rivela privo della necessaria compiutezza atta ad assicurarne la specificità, essendosi la ricorrente limitata a dedurre il vizio relativo alla decisione della controversia sulla base di eccezioni non formulate dal contribuente, senza riportare in ricorso o allegare, nelle parti rilevanti, i relativi atti difensivi della parte, con ciò impedendo a questa Corte di verificare gli esatti termini e il fondamento delle proposta censura;
2.1 con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, <<violazione e falsa applicazione dell’art. 360 3, 4 e 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione delle norme attinenti alla giurisdizione; error in procedimento; contraddittoria motivazione>> e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale, pur avendo accolto, in motivazione, la doglianza circa il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle afferenti imposizione di natura contributiva <<rientranti nella cognizione propria del giudice del lavoro>>, e pur avendo poi, nel dispositivo, dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo, abbia tuttavia, nel merito, dichiarato fondata l’impugnazione di tutte le cartelle per vizi di notifica;
2.2 la doglianza va parimenti disattesa;
2.3 deve infatti ritenersi che solo per un’improprietà lessicale la Commissione Tributaria Regionale abbia annullato tutte le sette cartelle impugnate per inesistenza della relativa notifica, atteso che, come chiaramente evidenziato sia nella motivazione che nel dispositivo, era stato rilevato il difetto di giurisdizione sulle cartelle relative ad oneri contributivi;
3. il ricorso va pertanto respinto;
4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.