Corte di Cassazione ordinanza n. 33244 depositata il 10 novembre 2022 – Il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza deve essere individuato nella stipulazione del contratto, sulla base sia della natura intrinseca e della configurazione giuridica dell’atto che opera il trasferimento del bene – prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell’atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso -, sia dell’onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità; per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti, la sola stipula del contratto costituisce il presupposto richiesto dalla legge ai fini dell’imposizione sulle plusvalenze