CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33513 depositata il 1° dicembre 2023
Lavoro – Diritto all’assegno sociale – Insufficienza reddituale – Incapienza economico-patrimoniale del coniuge – Stato di bisogno – Accoglimento
Rilevato che
Con sentenza del giorno 10.3.2021 n. 49, la Corte d’appello di Campobasso accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Campobasso che aveva accolto la domanda di A.D., volta a chiedere giudizialmente il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, dopo che l’Inps aveva rigettato la relativa domanda presentata il 22.11.18, per difetto dello stato di bisogno.
Il tribunale riteneva fondata la domanda, evidenziando che alla dichiarazione di sufficienza economica presentata dal ricorrente in sede di separazione consensuale, certamente idonea a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi, si accompagnava nel caso di specie, oltre allo stato di insufficienza reddituale (non contestata dall’Inps in sede di appello, cfr. p. 4 della sentenza impugnata), anche la prova della incapienza economico-patrimoniale del coniuge che sarebbe stato tenuto al mantenimento.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha rilevato, da una parte, la dichiarazione di indipendenza economica presentata dal D., in sede di separazione consensuale, con rinuncia all’assegno di mantenimento a carico del coniuge, e dall’altra, la natura sussidiaria dell’istituto dell’assegno sociale che, imponendo di considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, dovendosi escludere che tale prestazione possa essere riconosciuta in presenza di entrate patrimoniali, attuali o in concreto possibili, che escludano l’esistenza della predetta situazione di bisogno: in particolare, secondo la Corte distrettuale, non era stata fornita la prova della condizione di incapienza patrimoniale dell’ex coniuge, tale da non consentire alla stessa l’erogazione di un assegno, sia pur minimo, al D., essendo ciò sintomatico della volontà di creare le condizioni per poter spostare sull’Istituto previdenziale e, quindi, sulla collettività, l’obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti.
Avverso la sentenza della Corte di appello, A.D. ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, perché la Corte d’appello aveva erroneamente e aprioristicamente escluso lo stato di bisogno del D. solo perché lo stesso aveva rinunciato all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, ma con ciò introducendo, di fatto, un requisito preclusivo al riconoscimento dell’assegno sociale non contemplato dalla previsione normativa di cui alla rubrica.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22).
Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s’impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cass. n. 24954 cit., in motivazione).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.
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