Corte di Cassazione, ordinanza n. 33562 depositata il 15 novembre 2022 – In tema di IVA l’imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera “strumentalità per natura” del bene. In tema  di  determinazione del  reddito  d’impresa,  non  è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale