Corte di Cassazione, ordinanza n. 33562 depositata il 15 novembre 2022
detraibilità IVA – deducibilità costi
RILEVATO CHE
1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento parziale – limitatamente al recupero a tassazione delle quote di ammortamento del motociclo vespa – dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 593/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia.
2. Il Giudice di primo grado accolse in parte l’impugnazione della società contribuente Intercar r.l. avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2008, emesso nei confronti di quest’ultima per recuperare a tassazione l’importo di euro 86.099,61, quali costi indebitamente dedotti.
3. La Commissione tributaria regionale (di seguito, CTR), quanto ai canoni di leasing relativi all’imbarcazione Sarnico (rilievo 1), rigettava l’appello dell’Amministrazione, ritenendo che il costo di leasing per l’imbarcazione era stato sostenuto nell’ambito di un’operazione più ampia inerente all’attività sociale della società di commercio di autovetture e di imbarcazioni, senza violazione dell’articolo 164, lettera a), essendo l’imbarcazione bene strumentale dell’impresa; inoltre, sul rilievo relativo alle quote di ammortamento del motociclo Vespa, riteneva che «l’integrale deduzione di tale quota di ammortamento non spetta se non nella parte calcolato dall’Ufficio trattandosi di bene che, come risulta dalla contabilità della società, è dalla stessa considerata mezzo strumentale all’interno dell’immobilizzazione immateriali ».
4. La società contribuente ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. La domanda di definizione agevolata dell’Intercar s.r.l., allegata in atti, non rileva ai fini del presente giudizio in quanto essa riguarda l’avviso di accertamento n. TL703T500535 che non è oggetto della presente controversia che, invece, ha ad oggetto l’avviso di accertamento, per l’annualità 2008, n. TL703T500806, per Ires, Iva ed
1.1 Con il primo motivo, la ricorrente Amministrazione denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 36 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, 4), cod. proc. civ., per aver la CTR, del tutto apoditticamente, affermato che il costo di leasing era stato sostenuto dalla società contribuente nell’ambito di un’operazione più complessa di compravendita di autovetture e di imbarcazioni e per aver ritenuto, nonostante le contrarie deduzioni erariali «[ …] che la controparte ha nell’oggetto sociale l’attività commerciale riguardante le imbarcazioni da diporto e che la svolge effettivamente, sia pur saltuariamente>>.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 109 e 164 t.u.i.r., 19 e 19 bis del d.P.R. 27 ottobre 1972 n. 633, anche in combinato disposto con l’articolo 36 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, perché la CTR non ha considerato che per le imbarcazioni da diporto a motore, i costi possono essere dedotti e l’Iva può essere detratta, solo se il bene sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa e che, nella specie, l’attività di commercio di imbarcazioni non era prevalente ma secondaria.
1.3 Col terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2721 civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., laddove la CTR presume che l’imbarcazione “Sarnico 43”, sia stata acquistata da parte contribuente per adibirla ad attività commerciale di impresa relative ai natanti ponendo, così, a fondamento della sua decisione fatti non certi e contestati.
2. Il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
2.1 Non ricorre alcuna ipotesi di anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante nei termini indicati dall’interpretazione consolidata di questa Corte (ovvero in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, Sez. U., 11/03/2014, nn. 8053 e 8054), avendo la CTR reso una motivazione di rigetto (parziale) dell’appello dell’Agenzia delle entrate chiara, specifica ed Ed invero, quanto ai canoni di leasing relativi all’imbarcazione Sarnico 43 (rilievo n. 1 contenuto nell’accertamento), la CTR ha specificamente argomentato che il costo di leasing per l’imbarcazione era stato sostenuto nell’ambito di un’operazione più ampia – di vendita di due autovetture e di un’altra imbarcazione (Boston Weller) – che riguardava non solo l’attività prevalentemente svolta dalla società, ma anche quella svolta saltuariamente, riguardante il commercio di imbarcazioni anch’essa contemplata nell’oggetto sociale. Tale motivazione esclude che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle, perché la motivazione c’è e risulta adeguata al quantum devolutum nel giudizio di appello.
3. I motivi secondo e terzo, che si esaminano congiuntamente per connessione di censure, sono fondati e devono essere accolti.
3.1 E’ proprio la decisione che la CTR indica a supporto delle sue motivazioni (Cass., n. 26233 del 03/11/2017), che chiarisce che l’imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio, non essendo sufficiente il requisito astratto della mera strumentalità per natura del bene, dovendosi escludere che assuma rilievo la messa a rendita del bene operata successivamente all’acquisto, tanto più per operazioni non rientranti nell’oggetto sociale un bene (nella specie, un’imbarcazione).
3.2 Ed invero, è principio assolutamente pacifico che:
- «In tema di IVA, in base alla disciplina di cui agli 4 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore (nella specie, un immobile accatastato in categoria A10 – uffici o studi privati) sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio (nella specie, commercio all’ingrosso di frutta), mentre non è sufficiente il requisito astratto della mera “strumentalità per natura” del bene, dovendosi escludere che assuma rilievo la messa a rendita del bene operata successivamente all’acquisto, tanto più per operazioni non rientranti nell’oggetto sociale (nella specie, concedendolo in locazione)» [Cass. 03/06/2015, n. 11426].
- «In tema di determinazione del reddito d’impresa, non è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione, apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore» (v. Cass., 25/02/2015, n. 3746).
3.3 Calando tali principi nella fattispecie in esame, l’errore di diritto compiuto dalla CTR sta, innanzitutto, nell’avere ritenuto l’inerenza dei costi di leasing per il solo fatto che l’attività di commercio delle imbarcazioni fosse attività saltuaria e rientrante nell’oggetto sociale, senza accertare se fosse inserita in una specifica attività imprenditoriale destinata “almeno in prospettiva” a generare un lucro in favore della società contribuente. Inoltre, nell’aver erroneamente applicato le regole di riparto dell’onere probatorio, posto che per la determinazione del reddito di impresa non basta, al fine della deduzione dei costi, che l’attività svolta rientri in quelle previste dallo statuto, dovendo il contribuente dimostrare che l’operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale destinata a generare lucro in proprio favore.
3.4 Nella specie, dunque, incombeva sulla società contribuente provare che l’operazione di leasing fosse diretta ad un’effettiva attività imprenditoriale della Intercar s.r.l., anche considerando le specifiche contestazioni dell’Amministrazione, contenute già nell’avviso di accertamento (v. ricorso pagine 7 e ss.), sui seguenti fatti non contestati: a) che «l’unico ricavo derivato dall’imbarcazione fosse quello di euro 7.500 per il noleggio nel 2006 ad un suo dipendente appartenente al medesimo nucleo familiare della figlia del legale rappresentante della società della controparte»; b) «che nel 2008 Sig. C. – legale rappresentante della società – avesse acquistato – come proprio personale incremento patrimoniale – un posto barca»; c) che «dall’esame delle scritture contabili, operato nel corso della verifica fiscale cui ha fatto seguito l’avviso opposto (il relativo pvc è in atti di causa quale allegato 3 all’atto di controdeduzione di primo grado) risultava che la controparte si occupava solo ed esclusivamente di commercio di autovetture e di manutenzione e riparazione del settore auto (vedi pagina 4 appello, rigo 30) e che dalle visure camerali che esso produceva non risultava che l’oggetto sociale riguardasse i natanti».
4. Il ricorso va, dunque, accolto in relazione ai motivi secondo e terzo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Liguria, affinché proceda ad un nuovo esame del merito della controversia alla luce dei principi su esposti. Il giudice di rinvio, è tenuto a provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
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