CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33578 depositata il 1° dicembre 2023
Lavoro – Differenze retributive – Mansioni svolte riconducibili al 5° livello del CCNL – Nuovo inquadramento – Prescrizione ratei – Inesistenza di atti interruttivi – Legge n. 92/2012 – Accoglimento
Rilevato che
E.R. convenne in giudizio T.I. s.p.a. deducendo di aver svolto dal maggio 2007 mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. corrispondenti alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate. Chiese di essere inquadrato dal 1 agosto 2007 nella qualifica indicata e domandò la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive con gli accessori dovuti per legge.
Per quanto qui ancora interessa il Tribunale e poi la Corte di appello accolsero la domanda e nello specifico ritennero che la prescrizione, tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto. Pertanto, condannarono la società al pagamento delle differenze retributive sin dal 1° maggio 2007.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.I. s.p.a. affidato ad un unico motivo con il quale insiste nell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. G.V. ha resistito con tempestivo controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
Successivamente alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce.
Ritenuto che
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass. 06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre).
A tali principi questo Collegio intende dare continuità con la conseguenza che, nel caso in esame, sono prescritti i ratei maturati prima del 18 luglio 2007.
Come risulta dalla sentenza della Corte di appello, infatti, la società oggi ricorrente è stata condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.5.2007 (così la sentenza di appello qui impugnata al primo paragrafo di pag. 2).
Pertanto, incontroversa l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti al deposito del ricorso di primo grado (del 15.3.2017), va preso atto del fatto che i ratei più risalenti di maggio e giugno 2007 alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) si erano oramai prescritti.
Ne consegue che in tali limiti il ricorso di T.I. s.p.a. è fondato e la sentenza impugnata, in tali ristretti limiti, deve essere cassata.
Rileva poi il Collegio che è possibile procedere, sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., alla decisione nel merito della causa poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, e, accertata come detto l’intervenuta prescrizione dei ratei di maggio e giugno del 2007, la società ricorrente resta tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1 luglio 2007 con gli accessori dovuti per legge.
Quanto alle spese, valutato l’esito complessivo della lite e tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso, le stesse devono essere tenute ferme per i gradi di merito mentre per il giudizio di cassazione possono essere compensate per metà tra le parti.
La restante metà, liquidata in dispositivo, deve essere posta a carico della società che è prevalentemente soccombente e deve essere distratta in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Riconvocatasi nella medesima composizione così decide:
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara prescritti i ratei di maggio e giugno 2007;
condanna la società ricorrente al pagamento dei ratei maturati dal 1° luglio 2007 con gli accessori dovuti per legge.
Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento della restante metà che liquida in € 2.250,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi.