CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33581 depositata il 1° dicembre 2023 – Può parlarsi di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» quando essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice