CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33626 depositata il 1° dicembre 2023
Tributi – Cartelle di pagamento – Imposta di registro – TARSU/TIA – Preavviso di fermo amministrativo – Due distinte rationes decidendi – Non provata l’avvenuta notifica – Prescrizione dei crediti relativi ai tributi locali – Onere di impugnarle entrambe – Inammissibilità
Ritenuto che
la controversia ha ad oggetto il ricorso avverso quattro cartelle di pagamento (n. (…), relativa a Tarsu/Tia 2002, n. (…) relativa a Tarsu/Tia2003, n. (…) riguardante l’imposta di registro, n. (…), relativa a Tarsu/Tia 2004), emesse dalla Riscossione Sicilia s.p.a. (d’ora in poi odierna ricorrente) per conto dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Leonforte nei confronti di M.A. (d’ora in poi odierno controricorrente), contenute in un provvedimento di preavviso di fermo amministrativo;
la doglianza del controricorrente riguardava l’omessa notifica delle cartelle di pagamento di cui sosteneva essere venuto a conoscenza solo a seguito del preavviso di fermo;
la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’attuale controricorrente;
la CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello con riferimento alla pretesa riguardante la Tarsu e rigettato l’appello riguardante la pretesa riguardante l’INVIM, sulla base delle seguenti ragioni:
– con riferimento alla prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, il deposito dei documenti risulta avvenuto nel giudizio di primo grado, oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 34; non risulta, quindi la prova di una rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
– va dichiarata prescritta la pretesa riguardante i tributi locali; la comunicazione del fermo amministrativo in contestazione è stata notifica il 6 maggio 2013, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali oggetto del giudizio, relativo agli anni di imposta dal 2002 al 2004;
– non risulta prescritta la pretesa relativa all’INVIM, la quale è soggetta al termine prescrizionale decennale; la ricorrente propone ricorso fondato su tre motivi e deposita memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale fondato su due motivi.
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32. Contesta di essersi costituita tardivamente ed evidenzia che: il ricorso le è stato notificato il 27 giugno 2013 e l’udienza era fissata per il 23 ottobre 2013; avendo il termine di 60 giorni dalla notifica per costituirsi in giudizio, ovvero fino all’11 ottobre 2013, si era, quindi, costituita il 10 ottobre 2013. Non sussisteva, ad avviso della stessa, l’onere di costituirsi e depositare i documenti nei venti giorni prima dell’udienza, dovendole essere assicurato un congruo termine per espletare le difese.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 58, comma 2. Deduce in proposito che le parti in appello hanno la facoltà di depositare nuovi documenti, anche se producibili in precedenza. Una volta che il documento era stato acquisito in primo grado o prodotto in secondo, sussisteva l’obbligo per il giudice di valutarlo.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7,23,32 e 36 e art. 58, comma 2, per motivazione apparente o per assenza del requisito motivazionale; nel medesimo motivo la ricorrente lamenta, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, riguardante la produzione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento. Si duole che la sentenza impugnata non si sia affatto pronunciata sulla produzione documentale relativa alle relate di notifica avvenuta in primo grado.
3.1. Il ricorso è inammissibile e i motivi, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Costituisce principio di legittimità consolidato quello per cui la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 17182/2020, Rv. 658567 – 01, Sez. 3, n. 10815/2019, Rv. 653585 – 01, Sez. 3, n. 21490/2005, Rv. 586047 – 01).
3.2. Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto non provata in giudizio l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento impugnate e ha ritenuto, comunque, prescritti i crediti relativi ai tributi locali contenuti nelle medesime cartelle. La ricorrente con il ricorso per cassazione ha impugnato solamente la parte di motivazione relativa mancato raggiungimento della prova della notifica delle cartelle di pagamento, omettendo qualunque doglianza riguardante la prescrizione dei crediti ivi riportati, riguardanti i tributi locali. Consegue da ciò l’inammissibilità del ricorso principale.
4. Con il primo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26 nonché degli artt. 137 e ss. c.p.c., per non avere tratto le dovute conseguenze dall’affermazione che non sussiste agli atti la prova documentale di una rituale notifica delle cartelle di pagamento originariamente impugnate.
5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Si duole che la sentenza abbia omesso di pronunciarsi, oltre che in ordine alla nullità della cartella, anche in relazione alla mancata sottoscrizione dei ruoli ed alla contestata illegittimità degli interessi richiesti, in quanto non liquidati nel preavviso di fermo.
6. Deve per ragioni di ordine logico essere invertito l’ordine di trattazione dei motivi del ricorso incidentale. Il secondo motivo e’, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
La dedotta omessa pronuncia sulla mancata sottoscrizione dei ruoli è inammissibile, in quanto, se risulta proposta in primo grado, non è stato dato conto della sua riproposizione in appello. La doglianza riguardante l’omessa pronuncia sugli interessi maturati successivamente alla contestata notifica delle carelle impugnate, analogamente presenta evidenti profili di inammissibilità, non avendo il controricorrente provveduto a riportare il contenuto del preavviso di fermo e non consentendo al Collegio, pertanto, alcuna valutazione sul punto.
7. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato nei termini di seguito esposti. La sentenza impugnata, pur avendo affermato che non vi era la prova documentale dell’esistenza di una rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio, in quanto prodotte tardivamente, ha ritenuto, prescritta solo la pretesa con riguardo alle cartelle afferenti tributi locali, omettendo di concludere sugli effetti dell’irregolarità della notifica con riguardo ai crediti Invim.
I giudici di secondo grado, invece, ai fini della verifica della legittimità della pretesa riguardante l’Invim, avrebbero effettivamente dovuto valutare la regolarità della notifica delle cartelle e trarne le debite conseguenze.
Tale accertamento non era precluso, anzi avrebbe dovuto essere effettuato, tenuto conto che, i documenti, sia pure tardivamente depositati in primo grado, erano ormai entrati nel giudizio.
Deve, infatti, essere ricordato il principio di legittimità per cui, in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58 deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Cass. Sez. 5, n. 5429/2018, Rv. 647276 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 24398/2016, Rv. 641734 – 01).
8. Da quanto esposto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale e l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata con il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame per regolarità notifica ai fini della prescrizione Invim.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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