Corte di Cassazione, ordinanza n. 34273 depositata il 22 novembre 2022
intrasmissibilità ai soci e liquidatori di società estinte delle sanzioni – questione rilevabile d’ufficio dal giudice quando attiene alla fattispecie costitutiva del diritto dell’Erario
Rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a B.M. una cartella di pagamento con cui ha provveduto nei confronti dello stesso a riprese per I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2005, quale coobbligato in solido con S.P. e la I. S.R.L., società cancellata dal registro delle imprese a far data dall’l1.11.2008, della quale il contribuente era socio e liquidatore;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 685/17, rigettò il ricorso;
che B.M. propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 2086/6/2021, depositata il 03/03/20211 in parziale accoglimento del gravame, annullò la cartella impugnata limitatamente alle sanzioni applicate osservando – per quanto in questa sede ancora rileva
– come (a) versandosi in presenza di un fenomeno successorio, conseguente alla cancellazione della I. dal registro delle imprese, debba trovare “estensiva applicazione l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, nella parte in cui prevede espressamente la intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni”, alla medesima soluzione pervenendosi (b) “in applicazione dell’art. 7, 1 ° comma del D.L. nr. 269/2003 (conv. con la L. nr. 326/2003) nella parte in cui prevede la riferibilità esclusiva delle sanzioni tributarie alla persona giuridica” (cfr. sentenza impugnata, penultima ed ultima p. della motivazione, ultimo cpv. e prime tre righe);
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasto intimato B.M.;
che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 57 del D.Lgs. 546/1992, nonché dell’art. 112 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la debenza delle sanzioni, nonostante la relativa domanda fosse nuova, siccome proposta dal contribuente solamente in grado di appello e non sin dal primo grado di lite;
che il motivo è – sia pure per ragioni diverse da quelle contenute nella proposta del relatore (arg. da Cass., Sez. U, 16.4.2009, n. 8999, Rv. 607447-01; Cass., Sez. 6-2, 23.3.2017, n. 7605, Rv. 643667-01) – manifestamente inammissibile;
che, infatti, appare irrilevante che la questione in esame sia stata proposta dal contribuente per la prima volta in appello, considerato che quella della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie rappresenta una questione rilevabile d’ufficio dal giudice, poiché attiene alla fattispecie costitutiva del diritto dell’Erario di irrogare le stesse (arg. da Cass., Sez. 5, 24.7.2019, n. 19988, Rv. 654763-01, nonché, Cass., Sez. 5, 7.4.2017, n. 9094, Rv. 646905-02, in motivazione, alla p. 8, sub§6.1);
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) rispettivamente la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2697 e 2909 e.e., 26 DPR 603/1972, 11 D.Lgs. 472 del 1997, nonché art. 1 D.Lgs. 74/2000″ e la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c.” per avere la C.T.R. erroneamente escluso la debenza delle sanzioni, nonostante le stesse fossero dovute dal contribuente, per effetto del consolidamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società, anche relativamente alle sanzioni applicate;
che il motivo – il quale in entrambe le censure in cui si articola disvela un errar in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ. – è manifestamente infondato;
che esclusa – per quanto detto supra – la rilevanza della novità o meno della questione relativa all’applicabilità, nella specie, degli artt. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 7, comma 1, del ci. l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in I. n. 326 del 2003, osserva il Collegio come la C.T.R. si sia attenuta al principio per cui, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8 cit., che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall1art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in I. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass., Sez. 5, 7.4.2017, n. 9094, Rv. 646905-02, cit.);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto B.M. intimato e non avendo svolto attività difensiva;
che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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