CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34476 depositata l’ 11 dicembre 2023
Lavoro – Verbale di accertamento Enasarco – Opposizione – Rapporto di lavoro occasionale – Esclusione dei requisiti caratterizzanti il contratto di agenzia – Rigetto
Ritenuto che
Con sentenza 16.12.16 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione della società in epigrafe a verbale di accertamento Enasarco, accertando negativamente gli obblighi contributivi ivi affermati sul presupposto della qualificazione del rapporto di 39 lavoratori quali incaricati alle vendite dirette a domicilio ex legge 173 del 2005, e non quali agenti.
In particolare, la corte territoriale -rilevato che il rapporto dei lavoratori era occasionale, poteva essere interrotto in ogni momento, non aveva assegnazione di zona determinata e consentiva di percepire una percentuale sulle vendite effettuate da persone dai lavoratori medesimi reclutate – ha qualificato il rapporto come sopra detto.
Avverso tale sentenza ricorre Enasarco per tre motivi, cui resiste la società con controricorso, Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che
Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 3 della legge 173 del 2005, per avere considerato l’incaricato alle vendite quale un tertium genus rispetto alle figure dell’agente e del procacciatore d’affari.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 1742 e 1743 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’assegnazione di una zona è derogabile e che tale deroga non esclude la configurabilità del rapporto di agenzia.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 147 del 2012, che ha aggiunto l’articolo 69 comma 5 bis della legge 59 del 2010, per avere la corte territoriale escluso la rilevanza dell’obbligo giuridico assunto dal collaboratore.
Il ricorso è infondato.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
La corte territoriale ha bene evidenziato le peculiarità del rapporto sulla base dei fatti della stessa accertati (peraltro non contrastati in alcun modo dall’Enasarco) ed ha escluso la sussistenza dei requisiti caratterizzanti il contratto di agenzia, così come aveva fatto in precedenza anche il tribunale.
In particolare, la sentenza impugnata si è soffermata sull’assenza di venditori a zona determinata, sulla libertà del rapporto di lavoro che poteva essere interrotto in qualunque momento senza preavviso, sulla facoltà di segnalare altre persone interessate a svolgere la attività in relazione alle quali percepivano una percentuale maggiore sulle vendite operate dalle persone reclutate, soprattutto sull’assenza di stabilità del rapporto e sulla mancanza di abitualità, confermata anche dal dato obiettivo della modestia dei redditi prodotti.
La corte d’appello, come in precedenza il tribunale, ha fondato il proprio convincimento sul configurarsi concreto del rapporto in relazione alla documentazione in atti ed alle prove testimoniali raccolte. Tali elementi istruttori, opportunamente richiamati dalla sentenza impugnata e però ignorati dall’Enasarco, hanno confermato la non sussistenza dei requisiti caratterizzanti il rapporto di agenzia.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 10.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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