CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34662 depositata il 12 dicembre 2023
Lavoro – Annullamento licenziamento – Pagamento retribuzioni maturate – Prova del pagamento – Eredi contestatari dell’avvenuto pagamento – Mancanza requisito della gravità – Prova dell’invio documenti – Rigetto
Rilevato che
1.- Con ricorso al Tribunale di Roma R.F.I. spa deduceva che nell’aprile dell’anno 2004 aveva versato all’ex dipendente M.S. la somma lorda di euro 47.866,00 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4230 del 10/02-02/03/2004, con cui era stato annullato il licenziamento ed essa società era stata condannata a pagare le retribuzioni maturate, oltre accessori.
Tale sentenza era stata poi riformata in appello.
Pertanto chiedeva la condanna degli eredi del M. (nel frattempo deceduto) alla restituzione della predetta somma.
2.- Il Tribunale adìto, autorizzata ex art. 420 c.p.c. la produzione da parte di R.F.I. spa del CUD 2005, accoglieva la domanda, ritenendo prove sufficienti dell’avvenuto pagamento la lettera di disposizione della società, la busta paga, il mod. 770/2005 relativo all’anno di imposta 2004, il CUD 2005 e la diffida di restituzione inviata dalla società.
3.- La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il gravame proposto dagli eredi di M.S. e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di R.F.I. spa.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità la prova del pagamento può essere anche indiretta, ossia per il tramite di presunzioni ex art. 2729 c.c. (Cass. n. 3153/2019);
b) tuttavia nel caso in esame non sussistono gli indizi gravi, precisi e concordanti, tenendo conto delle circostanze di fatto;
c) va premesso che nessuno dei documenti prodotti da RFI costituisce prova diretta del pagamento;
d) le comunicazioni della busta paga attestante il pagamento del 2004 e del cud 2005 mancano, ma sarebbero state particolarmente importanti, considerato che il de cuius, all’atto dell’asserito pagamento, non era ormai da tempo dipendente, poiché aveva smesso di lavorare nel 1998, per cui la busta paga (che aveva ad oggetto solo l’importo oggetto di causa) ed il cud sono stati formati a distanza di circa sette anni e non possono presumersi conosciuti dal lavoratore, perché non emessi in costanza di rapporto di lavoro;
e) identico discorso vale per il modello 770/2005, del quale non vi è prova dell’invio all’amministrazione finanziaria;
f) non è significativo il comportamento degli eredi, consistito nel non aver risposto alla lettera di richiesta restitutoria di RFI, perché essi non sono stati destinatari dell’asserito pagamento e quindi non hanno mai ricevuto quelle somme;
g) analogamente nessun valore possono avere nei confronti degli eredi il CUD o la busta paga, dal momento che un qualche valore probatorio potrebbe avere solo il comportamento del lavoratore che negasse di aver ricevuto quelle somme; analogo discorso non vale nei confronti degli eredi, in quanto del tutto estranei sia al rapporto di lavoro nel quale quei documenti sono stati emessi, sia al rapporto trilatero relativo al meccanismo della sostituzione d’imposta;
h) fin dal primo grado gli eredi hanno contestato in modo specifico l’avvenuto pagamento;
i) la sola deduzione relativa alla natura di R.F.I. in quanto società interamente partecipata dallo Stato – e quindi soggetta alle norme sulla contabilità pubblica – non è elemento decisivo per ritenere che il versamento al de cuius sia effettivamente intervenuto.
4.- Avverso tale sentenza R.F.I. spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
5.- M. Giovanni e gli altri indicati in epigrafe, nella spiegata qualità, hanno resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto insussistenti indizi gravi, precisi e concordanti, a seguito di una valutazione atomistica degli elementi acquisiti al processo e senza effettuarne una loro considerazione complessiva. Al riguardo invoca alcuni precedenti di questa Corte sulla necessità della valutazione complessiva.
Lamenta infine l’errata considerazione di insufficienza indiziaria per avere la Corte territoriale attribuito rilevanza alla mancata prova dell’invio di quei documenti.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
L’individuazione e la valutazione degli elementi da considerare sotto il profilo indiziario sono attività riservate al giudice di merito. Quindi il motivo è inammissibile, laddove sollecita a questa Corte una diversa valutazione degli elementi indiziari allegati in giudizio (Cass. ord. n. 20540/2023).
Inoltre, la censura relativa alla mancata valutazione complessiva di tali elementi è infondata. Infatti, i giudici d’appello hanno ritenuto mancante in tutti gli elementi complessivamente considerati il requisito della “gravità”, sia pure desumendo questo difetto di uno dei fondamentali caratteri degli indizi (necessario per assurgere a prova) dalla mancata prova dell’invio di quei documenti all’ex lavoratore, ritenuto invece fatto essenziale, in considerazione dello sfasamento temporale fra il pagamento (asseritamente avvenuto ad aprile 2004) e la cessazione del rapporto di lavoro del de cuius, risalente all’anno 1998.
Dunque, la Corte territoriale, contrariamente alla censura della ricorrente, non si è sottratta a quel duplice momento valutativo, in cui si articola necessariamente la valutazione della prova di natura indiziaria sotto il profilo diacronico di “analisi-sintesi” dei vari elementi che la compongono (Cass. ord. n. 5374/2017; Cass. ord. n. 10973/2017; Cass. ord. n. 9059/2018; Cass. ord. n. 27410/2019).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 22679 depositata il 20 luglio 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26706 depositata il 12 settembre 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, deve rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 17088 depositata il 15 giugno 2023 - La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16708 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23150 depositata il 25 luglio 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 30042 depositata il 26 ottobre 2021 - Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…