CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34669 depositata il 12 dicembre 2023 – In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, terzo comma l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. E tale dichiarazione, qualora non sia già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma c.p.c., deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario