CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35023 depositata il 14 dicembre 2023
Lavoro – Licenziamento disciplinare per giusta causa – Allontanamento dal luogo dichiarato di residenza durante lo stato di malattia – Obblighi di buona fede e correttezza contrattuali – Decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza – Tardività della notifica del ricorso – Inammissibilità
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma respingeva il reclamo proposto da S.G. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2922/2019, che pure aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale, la quale, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva rigettato il suo ricorso relativo all’impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli con lettera ricevuta il 6.10.2017 dalla convenuta datrice di lavoro T. s.p.a.
2. La Corte territoriale, oltre a sintetizzare quanto ritenuto dal primo giudice nella sentenza oggetto d’impugnazione ed i motivi di reclamo formulati dal lavoratore, premetteva il contenuto della nota datoriale del 10.8.2017, recante la contestazione disciplinare mossa allo S.. In sintesi, in quella lettera, dandosi atto dei distinti periodi, indicati in dettaglio, di malattia del dipendente tra il 27.5.2017 e il 23.7.2017, e di quanto emerso dai controlli a campione esperiti mediante agenzia investigativa, veniva contestato allo stesso:
a) la ripetuta inosservanza delle norme di cui ai punti 31.3-31.4 del vigente CCNL della Mobilità-Area Contrattuale ACAF, essendosi egli allontanato dal luogo dichiarato di residenza durante lo stato di malattia e non avendo garantito la reperibilità nelle fasce orarie giornaliere in cui è previsto lo svolgimento delle visite fiscali presso il domicilio del lavoratore dichiaratosi ammalato; b) l’adozione, durante le giornate di assenza dal lavoro per malattia, di uno stile di vita in cui si era normalmente dedicato alle incombenze personali, con particolare riguardo alla gestione del “Royal Ceres Pub”, in cui era stato visto portarsi nelle giornate del 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 giugno 2017 e 4, 6, 7 luglio 2017, accedendovi dall’ingresso dedicato ai dipendenti e palesandosi all’interno non come un semplice avventore, ma come gestore del personale ed affabile intrattenitore della clientela; l’incompatibilità dei detti comportamenti con il dichiarato stato di malattia e la loro idoneità a favorire il suo pronto e pieno recupero dalla morbilità al fine di un quanto più celere rientro al lavoro in azienda; c) lo svolgimento di attività di gestione della predetta attività commerciale in data 27 maggio, 6, 7, 8, 9, 23 e 24 giugno 2017 e 4, 6, 7 luglio 2017 anche fino a tarda notte, con strumentalità del dichiarato stato di malattia, in quanto la presenza nel pub era inconciliabile con l’orario di lavoro in azienda, tenuto conto che la sede di lavoro era presso l’Impianto Manutenzione Corrente di Benevento e che l’orario di lavoro era articolato con turno 5 giorni su 7, su prestazione unica giornaliera dalle 7,40 alle ore 16,06; d) l’aver avviato un’attività lavorativa privata senza aver chiesto né tanto meno ricevuto autorizzazione dall’azienda, come previsto dal Codice Etico di Gruppo; e) l’aver serbato, in relazione alle condotte già descritte, un comportamento in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, elementi cardine per un corretto svolgimento del rapporto di lavoro.
3. Quindi, considerava anzitutto legittima l’attività investigativa demandata da T. ad un’apposita agenzia, munita di licenza, attraverso la quale attività la datrice di lavoro aveva ottenuto notizia dei comportamenti poi oggetto della contestazione disciplinare. In tal senso, osservava che tale attività investigativa era stata richiesta al fine di verificare, non le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa da parte dello S., bensì le cause della sua assenza dal domicilio nelle fasce orarie di reperibilità durante la malattia.
4. La Corte territoriale, inoltre, riteneva esente da censure la statuizione del Tribunale, secondo cui sono incontestati in giudizio ex art. 115 c.p.c. e di conseguenza utilizzabili ex art. 116 c.p.c., i fatti rilevati all’esito della predetta investigazione e riversati analiticamente nella contestazione disciplinare, delle plurime assenze dello S. dal luogo dichiarato quale residenza durante la malattia e in orari intranei alle fasce di reperibilità, nonché delle condotte extralavorative dallo stesso realizzate in dette giornate.
5. La stessa Corte riteneva condivisibile la qualificazione delle condotte addebitate allo S. come violazioni disciplinarmente rilevanti, compresa quella degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuali, in quanto l’attività di gestione del pub, svolta nei giorni oggetto di contestazione per diverse ore al giorno e fino a tarda notte, era tale da esporre a pericolo la ripresa del servizio presso T..
6. Ancora, il giudice del reclamo riteneva che correttamente il Tribunale aveva escluso che al caso di specie sia applicabile la sanzione conservativa prevista dall’art. 59 del CCNL, perché detta sanzione ha riguardo al solo inadempimento integrato dalle assenze dal domicilio durante lo stato di malattia e che, come si evinceva dalla clausola di chiusura prevista alla lett. h), è posto in essere per negligenza o per mera inosservanza di leggi, regolamenti o obblighi di servizio; la mancanza, quindi, è rimproverabile a titolo di colpa al lavoratore ed ha circoscritto episodico rilievo; di contro, la condotta de qua era stata serbata dallo S. in modo ripetuto e strumentale al compimento di altre inadempienze, il che induceva ad assimilarla (per somiglianza degli elementi costitutivi dei casi in raffronto) alla grave e comprovata violazione delle disposizioni sulla rilevazione dello stato di presenza, tipizzata alla lett. n) dell’art. 64 come mancanza punibile con la più grave sanzione espulsiva, tenuto altresì conto che la norma di chiusura posta alla successiva lett. p) considera, quale comune denominatore della categoria di riferimento, proprio i “fatti e atti dolosi di notevole gravità”.
7. Osservava, quindi, la Corte di merito che singolarmente considerate le violazioni erano tali da legittimare il licenziamento impugnato, ma, in via dirimente, di certo doveva essere affermata l’esistenza della giusta causa di licenziamento ove le predette violazioni siano apprezzate in modo unitario, secondo le argomentazioni elaborate in tema dal Tribunale.
8. Infine, osservava che il motivo n. 5 era privo in radice di efficacia emendativa della sentenza impugnata.
9. Avverso tale decisione S.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
10. Ha resistito l’intimata con controricorso e successiva memoria.
11. Il P.G. ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
2. Nel costituirsi in questa sede di legittimità la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso avversario, sul rilievo che, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente (secondo il quale la sentenza impugnata neppure era stata comunicata), detta sentenza era stata invece comunicata dalla Cancelleria della Corte d’appello di Roma, completa del suo testo integrale, a mezzo di comunicazione ritualmente eseguita e perfezionatasi in data 12.11.2029, come risultava dall’estratto del fascicolo telematico del precedente giudizio di merito che produceva in copia asseverata.
Rileva, allora, che la notifica del ricorso per cassazione si era perfezionata in data 14.7.2020, ben oltre il termine breve di 60 giorni per l’impugnazione, decorrente dalla richiamata comunicazione.
3.Tale eccezione è fondata
3.1. Dalle n. 23 pagine dei documenti complessivamente prodotti dalla controricorrente sub allegato I) della sua produzione in questa sede risulta, infatti, confermato che la Cancelleria della Corte territoriale aveva comunicato in forma integrale la sentenza oggetto ora di ricorso in data 12.11.2019, vale a dire, il giorno stesso della sua pubblicazione, al difensore costituito del reclamante, il quale l’ha ricevuta alle ore 09,28:19.
3.2. Ebbene, a termini dell’art. 1, comma 62, primo periodo, L. n. 92/2012, “Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore”. E tale specifica previsione trova applicazione in questo procedimento, assoggettato al rito c.d. Fornero ex lege n. 92/2012, che è stato in concreto seguito in entrambi i gradi di giudizio nel merito.
Pacifico è, poi, che, ai fini della decorrenza di detto termine c.d. breve, occorre che la comunicazione di cancelleria comprenda il testo integrale della sentenza, ma, come sopra rilevato, tanto risulta essere avvenuto nel caso di specie. Né peraltro la difesa del ricorrente, nella sua memoria o in udienza, ha replicato alcunché a riguardo circa quanto tempestivamente eccepito e documentato dalla controparte.
Trattasi, perciò, di comunicazione senz’altro idonea a far decorrere dalla relativa data il termine per ricorrere per cassazione rispetto all’allora reclamante, soccombente in secondo grado.
3.3. E il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato solo il 14.7.2020, e quindi ben oltre il termine prescritto.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, il che esime il Collegio dall’esame dei singoli motivi.
4. Il ricorrente, pertanto, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 31167 depositata l' 8 novembre 2023 - L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5534 depositata il 1° marzo 2024 - L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 482 depositata l' 11 gennaio 2023 - Il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione, a pena di decadenza, del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica della stessa…
- Corte di Cassazione sentenza n. 18182 depositata il 7 giugno 2022 - La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20071 depositata il 13 luglio 2023 - Nel processo tributario l'appello incidentale può essere proposto, dopo il deposito dell'atto di controdeduzioni, con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia proposto nel…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24891 - In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…