CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35233 depositata il 30 novembre 2022 – Per travisamento della prova s’intende la constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice del merito. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento