CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35235 depositata il 30 novembre 2022 – Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo l’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto