CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35535 depositata il 19 dicembre 2023
Tributi – Cartella di pagamento – Spese di registro – Equa riparazione del danno – Estinzione del giudizio
Ritenuto che
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. (…)) per spese di registro di Euro 113,02, relativa all’anno 2014, emessa dal Ministero della Giustizia, tramite (…) s.p.a. nei confronti di C.S. (d’ora in poi ricorrente). L’atto impugnato era stato emesso a seguito di un procedimento di equa riparazione del danno, promosso dall’odierno ricorrente, conclusosi con sentenza a lui favorevole, ma dallo stesso impugnata, al fine di ottenere un superiore riconoscimento economico.
Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente si è concluso con una pronuncia di inammissibilità e compensazione delle spese di lite.
La CTP ha respinto il ricorso.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
– la cartella impugnata non si riferisce all’imposta di registro dovuta a seguito del decreto della Corte d’Appello di Perugia (n. 557/05) emesso all’esito del procedimento per equa riparazione del danno, quanto, invece, all’imposta di registro prenotata a debito in conseguenza dell’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2116/10) con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso promosso dall’odierno ricorrente;
– la competenza per il recupero delle spese di giustizia processuali in materia civile inerenti ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione è dell’ufficio giudiziario dell’ultimo giudice di merito;
– dalla cartella emergono solo riferimenti numerici, in quanto le cartelle sono redatte secondo le prescrizioni normative che utilizzano modelli ministeriali, i quali prevedono solamente le voci di spesa “imposta atti giudiziari”, senza ulteriore chiarimento;
– la difficoltà interpretativa della documentazione giustifica la compensazione delle spese di lite;
il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, le altre parti restano intimate.
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Lamenta che la cartella impugnata non contenga alcuna indicazione relativa all’ordinanza della Corte di Cassazione e che la sentenza impugnata, pur riconoscendo tale deficit, l’abbia ritenuta relativa al recupero del 50% dell’imposta di registro prenotata a debito riguardante la predetta ordinanza, sulla scorta delle difese del Ministero che ha dimostrato l’esistenza di una partita di credito nei confronti dell’odierno ricorrente.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25, comma 2, 12, comma 2, del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, 22, del D.M. n. del 3 settembre 1999, n. 321, 6, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 223. Si duole dell’insufficiente motivazione della cartella; della difformità dal modello legale; della mancata specificazione nella cartella che si trattava del provvedimento della Cassazione.
3. Posto che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (Cass. Sez. 3, n. 18775/2017, Rv. 645168 – 01, Sez. 6 – 3, n. 26991/2021, Rv. 662510 – 01), deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi della l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 222, cd legge di bilancio 2023, (comma modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3-bis, comma 1, lettera d) convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14): “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e alla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 184 a 198. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l’elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 529. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. Preso atto che il provvedimento impugnato è stato notificato all’odierno ricorrente l’11 novembre 2015 e che, dunque, esso rientra nell’ambito di applicazione temporale della disposizione sopra richiamata, si deve ritenere che viene meno l’oggetto del giudizio”.
4. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti legali dell’annullamento automatico, rilevabili anche d’ufficio. Seguono, con il venir meno del suo oggetto, la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Nulla si provvede sulle spese, visto l’annullamento ex lege della cartella.
5. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.