CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35692 depositata il 21 dicembre 2023
Lavoro – Indennità risarcitoria – Licenziamento illegittimo per giusta causa – Risarcimento del danno – Rigetto
Fatti di causa
La Corte d’appello di Bologna con la sentenza in atti ha respinto il reclamo proposto da C.I. Srl avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento di una indennità risarcitoria nei confronti del dipendente F.P. illegittimamente licenziato per giusta causa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.I. Srl con ricorso contenente tre motivi ai quali ha resistito F.P. con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato memoria.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art.132, 2 comma n. 4 c.p.c. per l’incomprensibilità del passaggio motivazionale con cui la Corte d’appello è pervenuta al rigetto del ricorso ed in cui si fa riferimento ad una terza condotta contestata.
Il motivo è infondato, perché dal complesso della motivazione si comprende chiaramente quello che la Corte intendeva dire; posto che, pur parlando (a pag. 13) della “terza condotta”, ha fatto chiaro riferimento a quella contestata in data 26.4.17 (v. doc. 33) richiamata anche a pag. 5, e fatta oggetto di specifico esame; nel senso che la Corte ha escluso che essa, pur integrando un comportamento maleducato e sconveniente, configurasse una insubordinazione in senso tecnico (pag. 7, 8 ).
2.- Con il secondo motivo si sostiene la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione a quanto previsto dall’art. 112 c.p.c. e o dall’art. 132, 2°comma n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciarsi su specifiche argomentazioni di fatto e di diritto poste a fondamento del motivo di appello in forza del quale la società reclamante aveva impugnato la sentenza di primo grado.
Il motivo è inammissibile perché deduce plurime censure, eterogenee e non specificamente individuabili, con cui pretende di introdurre in realtà un nuovo e generale riesame del merito su varie questioni di fatto e di diritto promiscuamente accorpate; si mira infatti alla rivalutazione delle prove e del giudizio espresso su di esse dalla Corte di appello in merito alla valutazione del comportamento addebitato in sede disciplinare al lavoratore allorchè ha concluso che esso non costituiva in ogni caso una insubordinazione, non integrava una diffamazione in senso tecnico e comunque non costituiva un comportamento grave ai fini della nozione legale di giusta causa.
3.- Col terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 2, 15, 21, 35 Cost e degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2087 c.c. in via gradata rispetto agli altri motivi, qualora si dovesse ritenere che la condotta contestata al lavoratore sia legittima e comunque non perseguibile sulla base del principio per cui la condotta che il dipendente ponga in essere utilizzando come mezzo la corrispondenza epistolare o altra modalità sia sempre lecito e non sindacabile a livello disciplinare.
Il motivo non può essere accolto posto che le Corte d’appello non ha affermato un asserito principio di assoluta incensurabilità delle offese e dei comportamenti lesivi consumati attraverso comunicazioni private. Il giudizio della Corte è stato diverso, essendosi limitata ad affermare che la condotta del lavoratore non configurava insubordinazione e non era grave. La Corte ha individuato come vizio del licenziamento quello della proporzionalità, non quello della liceità assoluta o dell’insussistenza neppure giuridica del fatto, ed ha proprio per questo confermato come sanzione la misura del risarcimento del danno già individuata dal giudice di primo grado; non ha affermato una immunità assoluta rispetto alle offese contenute nelle comunicazioni private, né l’irrilevanza disciplinare della condotta.
4.- Anche nel motivo in esame il ricorrente mira, inoltre, non tanto alla valutazione del comportamento accertato rispetto al parametro normativo esterno, secondo un corretto giudizio di sussunzione, ma chiede di accertare nuovi e diversi comportamenti, esterni quindi alla fattispecie giuridica che fornisce il parametro di valutazione; e mira ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo. In questi casi la critica si risolve quindi in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, ed in definitiva nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendosi su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. enunciato nella rubrica del motivo, ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.
5.- Pertanto, alla stregua delle premesse svolte il ricorso de quo va respinto.
Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente; segue altresì il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13 (ndr comma 1 -bis dello stesso articolo 13), se dovuto.