CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36259 depositata il 13 dicembre 2022
Indennità di accompagnamento – Status di portatore di handicap in situazione di gravità – C.T.U. – Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio – Palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica come errore sindacabile in sede di legittimità – Mero dissenso diagnostico – Inamissibilità
Rilevato che
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso proposto da V.N. nei confronti dell’INPS ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l’accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento e dell’accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità;
il giudice del merito ha rigettato il ricorso ritenendo pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato in sede di ATP, tratte dall’esame della documentazione allegata in atti e “…da accurati accertamenti diagnostici effettuati in base a corretti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile”;
la cassazione della sentenza è domandata da V.N. sulla base di un unico motivo;
l’INPS ha depositato tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 del c.p.c., dell’art. 1 Legge n. 18/1980”;
La censura contesta le conclusioni del CTU in merito all’inquadramento delle patologie sofferte dal ricorrente in quanto sottostimate rispetto al quadro diagnostico rappresentato;
in particolare, il ricorrente rileva la mancata valutazione da parte del CTU della patologia relativa a “Encefalopatia vascolare cronica” e a “Epilessia in cirrosi epatica cronica” che si aggiungono alle patologie prese in esame dal consulente tecnico;
il motivo è inammissibile;
in primo luogo deve rammentarsi che, in base a quanto affermato da questa Corte, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (ex multis, Cass. n. 22799 del 2017);
non di meno, nel caso in esame il provvedimento impugnato, diversamente da quanto si afferma nel ricorso, contiene una motivazione esaustiva e puntuale; in definitiva, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale di Cosenza;
va rammentato a tal fine quanto affermato pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1652 del 2012, nonché Cass. n. 5803 del 2018);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese di questo giudizio, attesa la verifica positiva, da parte del giudice del merito, del diritto all’esenzione in capo all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.