CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36843 depositata il 15 dicembre 2022
Lavoro – Personale infermieristico della ASL – Turni di disponibilità effettuati in misura superiore alla previsione contrattuale – Tutela della salute – Danno da usura psicofisica – Raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva – Mancanza di riposi compensativi – Rigetto
Fatto
1. La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha accolto l’appello proposto da più lavoratori, personale infermieristico e tecnico, dipendenti della ASL n. 2 di Olbia, poi incorporata dall’Azienda per la tutela della salute, diretta al riconoscimento di un ristoro economico per i turni di disponibilità effettuati in misura superiore alla previsione contrattuale.
2. La Corte d’Appello ha rigettato la domanda nella parte in cui parametrava l’ indennità a quella prevista per i dirigenti medici, e ha riconosciuto un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva per l’operatore sanitario.
La Corte d’Appello ha accolto la domanda atteso che di regola i turni di pronta disponibilità sono 6 mensili, mentre nel caso di specie i turni da ottobre 2005 ad aprile 2012, e anche in seguito, non avevano mai rispettato tale limite.
3. Per la Cassazione della sentenza d’Appello ricorre l’Azienda per la tutela della salute prospettando due motivi di impugnazione.
4. Resistono i lavoratori con controricorso, assistito da memoria.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 6, del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL – Comparto sanità – 7 Aprile 1999, nonché dell’art. 2697, cod. civ., e dell’art. 115, cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che l’indennità aveva carattere risarcitorio; quindi l’asserito danno da usura psicofisica rivendicato nel caso di specie dai lavoratori si iscriveva nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causata da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, e la risarcibilità dello stesso presupponeva la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal lavoratore, sul quale quindi gravava l’onere della relativa specifica deduzione della prova.
La Corte d’Appello nel riconoscere ai lavoratori il diritto a un’indennità avente carattere risarcitorio era incorsa nella violazione di legge denunciata, avendo ritenuto di poter prescindere dall’accertamento della sussistenza, e delle eventuale misura in concreto, della asserita lesione dell’integrità psicofisica lamentata dai lavoratori.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 7, comma 6, del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL – Comparto sanità – 7 Aprile 1999, nonché dell’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 39 e 40 Cost.
La Corte d’Appello, pur affermando che la fissazione di turni ulteriore rispetto ai sei turni previsti costituiva modalità estranea alla previsione normativa contrattuale, aveva avocato a sé il potere di determinarne il valore economico, così violando la norma contrattuale, che era chiara nel delineare le caratteristiche dell’istituto della pronta disponibilità, e alla quale le parti avevano fatto espresso riferimento.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva violato l’art. 46 che dispone che la negoziazione dei contratti collettivi e la modifica ed integrazione degli stessi deve essere operata per conto delle Pubbliche Amministrazioni dall’Agenzia che ha la rappresentanza la negoziale delle stesse.
Non era comprensibile come la Corte d’Appello avesse potuto ritenere di determinare autonomamente l’indennizzo spettante ai lavoratori, a meno di considerare tale indennizzo di natura risarcitoria, ma in tal caso, come posto nel primo motivo di ricorso, sarebbe mancata l’allegazione e la prova da parte dei lavoratori.
3. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati, trovando applicazione i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame, ai quali si intende dare continuità.
Questa Corte (Cass., n. 436 del 2021, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ.) ha già affermato che in tema di servizio di pronta disponibilità di cui all’art. 7 del CCNL integrativo – Comparto sanità del 20 settembre 2001, il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva (v., Cass. 25 ottobre 2017, n. 25380); il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità come prevista dall’art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione della regola di cui al comma 10 del medesimo art. 7 si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche.
In realtà, la disposizione qui in esame non esclude che l’indennità, nella misura indicata al comma 6, sia da attribuirsi anche ai turni di disponibilità eccedenti il limite di sei giorni.
Per tale aspetto, infatti, la disposizione è in sé precettiva (restando, come detto, programmatica con riguardo al il limite di sei turni al mese), anche se è rimessa alla contrattazione integrativa la possibilità di rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 in base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità.
4. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e non è incorsa nella violazione del principio del riparto dell’onere della prova, né ha modificato una voce retributiva della contrattazione, laddove ha riconosciuto, in ragione della fattispecie concreta, ai lavoratori per i turni eccedenti il raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva.
La Corte d’Appello ha premesso che gli appellanti avevano prestato per anni turni e disponibilità non inferiori a numero 17 mensili senza godere di alcun riposo compensativo. Ciò li aveva sottoposti a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione.
Venivano sistematicamente richiesti agli appellanti turni di disponibilità da un minimo di numero 18 a un massimo di numero 23 da assicurare in orario notturno, durante le festività, e mai derogata. Dunque, erano stati imposti turni di disponibilità che avevano coperto fino a quasi la totalità dei giorni lavorativi mensili e ciò per anni, pur potendo l’Azienda organizzare il lavoro anche con altro personale facente parte di unità operative con attività continua.
In ragione di ciò, la Corte d’Appello, atteso che il numero maggiore di turni non solo determinava uno sforamento non retribuito rispetto alla previsione contrattuale, ma per l’elevato numero e la mancanza di riposi compensativi, incideva sulla qualità della vita degli appellanti, ha affermato, nella specie, la non adeguatezza dell’indennità contrattuale, a reintegrare i lavoratori e ha determinato l’indennizzo, che, per la parte, eccedente l’indennità contrattuale, in quanto posta in relazione al disagio psico fisico dei lavoratori, ha assunto natura riparatoria e dunque risarcitoria, nella misura del doppio dell’indennità prevista.
Dunque l’accertamento della gravosa consistenza dei turni prospettata dai lavoratori, che non risulta contestato in modo circostanziato in giudizio, nel rispetto dei principi dell’onere della prova, ha fatto affermare alla Corte d’Appello la sussistenza di una situazione di stress psico- fisico con ripercussioni sulla qualità del lavoro e della vita privata e di relazione sociale che non trovava adeguato riconoscimento nel quantum dell’indennità.
Di talché, lungi dal sostituirsi alla contrattazione collettiva, la Corte d’Appello ha determinato, in ragione della fattispecie concreta, numero dei turni mensili, prestazione notturna, durante le festività, mancanza riposo compensativo (circostanze non specificamente contestate), l’indennità da corrispondere ai lavoratori, rilevando che il parametro dell’indennità contrattuale non offriva un adeguato criterio indennitario in ragione del superamento della soglia dei turni nella misura emersa nel giudizio.
5. Il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.
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