CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37389 depositata il 21 dicembre 2022
Tributi – Iscrizione ipotecaria per crediti tributari – Domanda di rateizzazione – Prescrizione – Riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. – Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora – Accoglimento
Premesso che
1. in causa su iscrizione ipotecaria per crediti tributari portati in più cartelle, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, dichiarava che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente E.L.G. snc era infondata in quanto, come osservato dai giudici di primo grado, la società aveva presentato domande di rateizzazione dei crediti e successivamente versato somme in pagamento e così attuato un comportamento inequivoco e concludente di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., incompatibile con la eccezione di prescrizione;
2. avverso la sentenza in epigrafe, la E.L.G.. ricorre con tre motivi contrastati dalla Agenzia delle Entrate Riscossione;
3. la società ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 2944 e 2945 c.c. per avere al CTR ritenuto che le istanze di rateizzazione costituissero atti interruttivi della prescrizione”;
2. il motivo è infondato.
2.1. L’art. 2944 c.c. stabilisce che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
2.2. In ordine al contenuto ricognitivo della richiesta di rateizzazione di debiti tributari -per di più, nel caso di specie, seguita da parziali pagamenti – il Collegio non ha che da richiamare il recente pronunciamento della Corte, Sez. 5, n.5160 del 2022, con cui è stato statuito: “Va osservato che è pacifico in causa che il contribuente abbia chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme portate dalle cartelle ed abbia anche proceduto al pagamento di parte del dovuto … Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito, concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all’istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell’art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n.78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-L, 29/12/2015, n. 26013)”.
2.3. La ricorrente cita, a sostegno del motivo, alcune decisioni di questa Corte: la sentenza 3347/2017; l’ordinanza 7820/2017 e l’ordinanza 14945/2018. Le decisioni citate, tuttavia, non sono affatto di supporto al motivo. Se ne ha evidenza immediata già anche dalle massime delle prime due. L’ordinanza n.7820 del 27/03/2017 ha infatti affermato che: “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito, esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né illogica)”. La sentenza n.3347 del 08/02/2017 ha affermato: “In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine alran debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario“.
L’ordinanza 14945 del 8/06/2018, non massimata, ha dichiarato “inammissibile per carenza di autosufficienza e anche infondato” il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate con cui “si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c., atteso che i giudici della CTR sarebbero incorsi in evidente violazione di legge, laddove hanno ritenuto che la Riscossione Sicilia S.p.a. avesse concorso a far maturare la prescrizione del credito. Si lamenta che la CTR, aderendo alla pronuncia resa dal giudice di primo grado, avrebbe ritenuto erroneamente che dovesse attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata inviata dall’Inps di Trapani alla M. s.r.I., ricevuta da quest’ultima in data 20 luglio 2000, con cui l’istituto comunicava alla società ricorrente l’accoglimento della richiesta di rateazione dalla stessa formulata con istanza del 14 ottobre 2009, laddove solo quest’ultima istanza doveva essere ritenuta, ai sensi dell’art. 2944 c.c., interruttiva della prescrizione, perché con questa istanza la società ricorrente avrebbe effettuato il riconoscimento del diritto di credito dell’ente impositore, sicché nessuna responsabilità, nemmeno concorrente, poteva essere ascritta alla Riscossione Sicilia S.p.A. ai fini della maturazione del termine prescrizionale”. Si legge poi nell’ordinanza 14954/2018, anche a chiarimento e correzione di una iniziale affermazione secondo cui “La domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.“, che il motivo di infondatezza del motivo di appello era dato da ciò che è “principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine alla’ an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza (Cass. n. 2463 del 1975; Cass. n. 3347 del 2017)”.
3 . con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione degli artt.111, 112 , 131, 132 c.p.c. per omessa pronuncia o motivazione in ordine all’avvenuto parziale pagamento delle pretese erariali presupposte all’atto impugnato e all’illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora“. Ricorda la ricorrente di avere eccepito, fino dal ricorso originario, da un lato, che il credito per cui era stata iscritta ipoteca doveva essere ridotto in quanto l’Agenzia aveva già provveduto a pignorare somme presso due istituti di credito dei quali essa ricorrente era correntista, dall’altro lato, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era illegittima in quanto non conteneva indicazione sulle “modalità con cui erano stati calcolati gli interessi di mora”. Eccepisce di non avere avuto risposta su tali eccezioni in primo grado. Di aver poi censurato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia e di non aver avuto risposta neppure dalla CTR;
4. il motivo è fondato.
4.1. Nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno alle due ricordate eccezioni della ricorrente;
5. per completezza si osserva che, dato il contenuto dei due motivi di doglianza, sono del tutto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Agenzia “ai sensi dell’art. 348 ter” sull’assunto che “si versi in ipotesi di doppia conforme” e sull’assunto che il ricorso miri ad ottenere in questa sede di legittimità una nuova valutazione “delle statuizioni di merito e probatorie”;
6. in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e il secondo motivo deve essere accolto. La sentenza impugnata va cassata in riferimento al motivo accolto e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione;
6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del processo;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
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