CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37401 depositata il 21 dicembre 2022
Tributi – Avviso di liquidazione di maggior imposta di registro relativa a contratto di compravendita – Definizione ex art. 6 D.L. n. 119/2018 – Accoglimento
Premesso che
1. in causa relativa a cartella di pagamento su avviso di liquidazione di maggior imposta di registro relativa a contratto di compravendita notificato a C.L. e D.L.R. – avviso impugnato da quest’ultimo e divenuto definitivo a seguito di decisione di questa Corte n. 26978/2014 – la Ctp di Salerno, trascurando l’istanza di definizione ex art. 6 d.l. 119/2018, presentata dai contribuenti, ne rigettava il ricorso. I contribuenti impugnavano la sentenza. Nel giudizio davanti alla CTR della Campania emergeva che l’amministrazione aveva negato la definizione agevolata e che questo diniego era stato separatamente impugnato. La CTR riuniva il ricorso in appello e il ricorso contro il diniego e, ritenuto il diniego illegittimo, in accoglimento del secondo ricorso, dichiarava estinto il giudizio;
2. l’amministrazione ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR;
3. i contribuenti resistono con controricorso ed hanno depositato memoria;
considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la falsa applicazione dell’art. 6 del d.I.119/2018 per avere la CTR ritenuto la controversia suscettiva di definizione ai sensi dell’articolo citato;
2. il motivo è fondato e va accolto.
2.1. L’art. 6, co. 1″, d.l. 119/18 stabilisce che: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e’ parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.
2.2. E’ stato precisato che l’interpretazione dell’espressione “atto impositivo” -i.e. l’individuazione dell’atto impositivo- deve essere centrata (non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì) su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti (Cass. Sez U. n.18298 del 25 giugno 2021).
In altri termini, l’atto impositivo è quello che “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum” (Sez. U sentenza citata, in particolare punto 6.1. della motivazione).
E’ stato quindi concluso: “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.” (Cass. Sez. U, n. 18298/2021);
2.3. E’ costante indirizzo di legittimità – formatosi su altra disposizione condonistica, ma analogamente strutturata – quello secondo cui “in tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell’ambito applicativo della L. n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, la definizione dell’atto come “avviso di liquidazione” non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria” (Cass. nn. 5158/14; 20731/10; 13136/16 ed altre). Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita anche dalla stessa Amministrazione finanziaria con la menzionata Circolare 6/E del 1^ aprile 2019, dove si osserva (§ 2.3.4): “con riferimento agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell’imposta di successione, si osserva che tali atti non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell’atto impugnato, che prescinde dal “nomen iuris” utilizzato nella specie. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con riferimento all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, volto a far valere “per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione” (Cass. 20 luglio 2021, n. 20683).
2.4. Nel caso di specie, la CTR ha errato nel ritenere che la controversia fosse suscettiva di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018 dato che la cartella in questione non costituiva il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente (Cass. SU, 18298/2021), non era dunque un atto impositivo ed era invece un atto di mera riscossione;
3. il secondo motivo di ricorso – con cui viene lamentata la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato il giudizio integralmente estinto e così anche per la parte, per cui non vi era specifica domanda, in cui la cartella di riferiva a sanzioni e interessi- resta assorbito;
4. in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo resta assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per esame dell’appello dei contribuenti oltre che per la liquidazione delle spese del processo;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara il secondo assorbito, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.