CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 375 depositata il 10 gennaio 2023 – La speciale azione di regresso spettante “jure proprio” all’INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche verso i soggetti responsabili civili dell’infortunio sul lavoro chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, gravando su di essi un comune obbligo di sicurezza a causa della condotta da essi tenuta ed in relazione al loro concreto ruolo, sicché essi sono direttamente responsabili dell’infortunio e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell’istituto assicuratore. Tale azione è esperibile verso tutti i soggetti – come l’appaltante o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio