CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6850 depositata il 7 marzo 2023
Lavoro – Vittima del dovere – Attività di ormeggio – Invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili – Assunzione di un rischio qualificato dalla speciale pericolosità rispetto a quello proprio della generalità dei dipendenti pubblici – Accoglimento
Rilevato in fatto
La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto la qualità di vittima del dovere a F.R., condannando il Ministero dell’Interno alle conseguenti prestazioni assistenziali.
Riteneva la Corte che l’invalidità subita da F. fosse occorsa nell’esercizio di un’attività di “vigilanza ad infrastrutture civili e militari” ai sensi dell’art.1, co.563, lett. c) l. n.266/05. Nel 2012 F. era stato comandato di guardia presso il molo dove avrebbe attraccato la motovedetta della Guardia di Finanza di rientro da un servizio di pattugliamento in mare, interrotto per le avverse condizioni atmosferiche. F. scivolava sul pontile bagnato, cadendo in mare mentre stava cercando di agganciare la passarella per far sbarcare l’equipaggio. Aggiungeva la Corte che nella quantificazione dell’invalidità permanente dovevano computarsi danno biologico e danno morale secondo l’art.6 l. n.206/04.
Avverso la sentenza, il Ministero dell’Interno ricorre per due motivi.
F.R. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell’Interno deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, co.563 l. n.266/05, dell’art.1, lett. b) e c) d.P.R. n.243/06, per avere la Corte ritenuto che l’attività di ormeggiatore potesse rientrare nella nozione di “vigilanza ad infrastrutture militari”.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, co.563 e 564 l. n.266/05, 1, lett. b) e c) d.P.R. n.243/06, 5 e 6 l. n.206/04, 1 l. n.302/90, 3 e 4 d.P.R. n.181/09, nonché dell’art.8 Cost., dell’art.12 e 14 Preleggi e dell’art.2 l. n.407/98, per avere la Corte applicato l’art.6 l. n.206/04 nonostante l’invalidità permanente fosse intervenuta successivamente all’entrata in vigore della l. n.206/04.
Il primo motivo è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Esso non è inammissibile, come invece eccepito dal controricorrente, facendo questione di interpretazione della nozione normativa di “vigilanza ad infrastrutture militari”.
Nel merito, va ricordato che questa Corte ha rilevato che il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell’art. 1, co. 563, lett. c) l. n. 266/05, alle vittime del dovere che abbiano subito un’invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili, postula che l’attività di vigilanza sia connotata da una speciale pericolosità e dall’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti (Cass.29204/21).
La Corte territoriale, nel fare applicazione dell’art.1, co.563, lett. c), e affermando che l’attività di ormeggio rientrasse nel concetto di vigilanza ad infrastruttura militare, non ha però proceduto a rilevare la ricorrenza, entro detta attività di vigilanza, dell’assunzione di un rischio qualificato dalla speciale pericolosità, rispetto a quello proprio della generalità dei dipendenti pubblici che, per ordinaria causa di servizio, siano deputati a far attraccare imbarcazioni militari.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per l’accertamento conseguente a quanto sopra detto sull’art.1, co.563, lett. c), l. n.266/05, e per la liquidazione delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
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