CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7866 depositata il 17 marzo 2023 – In materia disciplinare, la normativa speciale delinea una procedura maggiormente garantita, rispetto a quella di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la contestazione dell’addebito ed il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una “doppia fase di contestazione”, così da consentire all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta