Corte di Cassazione ordinanza n. 8131 depositata il 3 aprile 2018
IVA – omessa presentazione dichiarazione IVA
Rilevato che:
Con sentenza in data 24 maggio 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla CSE srl -XXXXX avverso la sentenza n. 17726/40/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato i ricorsi contro la comunicazione di irregolarità e la cartella di pagamento IVA 2009. La CTR osservava in particolare che la mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno precedente quello oggetto degli atti riscossivi impugnati non importava la decadenza del diritto di detrazione dell’imposta, a condizione che il credito medesimo emergesse dalle scritture contabili, così come accertava essere avvenuto nel caso di specie, e che comunque il recupero a tassazione non poteva essere attuato mediante detti atti della riscossione, ma soltanto mediante emissione di un atto impositivo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che:
Con il primo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 36 bis, d.P.R. 600/1973, 54 bis, 60, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha affermato la necessità dell’emissione di un avviso di rettifica nel caso, quale pacificamente quello di specie, di contestazione della detrazione IVA a causa dell’omissione della dichiarazione fiscale dell’anno precedente.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942 – 01).
La sentenza impugnata, con l’affermazione della necessità nel caso di specie dell’emissione di un avviso di rettifica, in luogo degli atti riscossivi impugnati, è univocamente difforme dal principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4-3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente).
La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ,’motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);
-«La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
La CTR campana, in ordine all’onere probatorio gravante sul contribuente secondo il terzo arresto giurisprudenziale citato, si è limitata ad osservare che «Nella specie la società contribuente ha prodotto copiosa documentazione contabile a supporto della esposizione dei dati contabili». Così motivando, è dunque evidente che la sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate nei primi due arresti giurisprudenziali, dunque, concrerizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, ponendosi sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i motivi dedotti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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