Corte di Cassazione ordinanza n. 8443 depositata il 4 maggio 2020 – L’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, «ratione temporis» applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso, l’onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga