Corte di Cassazione ordinanza n. 8890 depositata il 11 aprile 2018
Le garanzie per il contribuente sottoposto a verifica non si estendono al terzo
Le garanzie per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali previste dall’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n° 212 non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento. La Suprema Corte, alla luce di quanto già affermato nella sentenza n° 16354 del 26/09/2012, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, ha dunque ribadito che le su citate garanzie sono assicurate unicamente al soggetto direttamente sottoposto ad accesso, ispezione o verifica. Nel caso di specie l’avviso di accertamento impugnato era stato emesso sulla base di una verifica fiscale compiuta presso una società terza per cui risulta infondata l’invocata eccezione di invalidità sulla base dell’art. 12, comma 7, Legge 212/2000.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
Con sentenza in data 6 giugno 2016 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla Vogue Finish srl avverso la sentenza n. 566/1/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare che risultava dirimente la fondatezza del primo motivo di gravame, volto a ribadire l’eccezione di invalidità dell’atto impositivo impugnato perchè emesso prima dello scadere del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ossia entro i 60 giorni dalla consegna del PVC, non ritenendo comunque valide le giustificazioni date dall’Agenzia Fiscale al riguardo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè la CTR ha statuito l’invalidità dell’avviso di accertamento impugnato, senza tuttavia valutare la “non pretestuosità” dell’opposizione della società contribuente e quindi l'”utilità concreta” del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, secondo le indicazioni in tal senso rivenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e di questa stessa Corte, nonchè per non aver correttamente valutato le effettive ragioni di urgenza fatte valere in sede processuale a giustificazione del mancato rispetto del termine dilatorio previsto dalla disposizione staturaria evocata.
La censura è fondata, sia pure per una ragione giuridica diversa da quelle evocate.
Risulta invero che l’avviso di accertamento oggetto della lite è stato emesso sulla base di una verifica della GdF presso una società terza (Silkleather srl), ipotizzata società “filtro” (buffer), nell’ambito di una frode IVA, essendo la Vogue Finish società acquirente sulla base di fatture per operazioni che vengono dall’Ente impositore contestate come soggettivamente inesistenti.
Non risulta che presso la Vogue Finish siano stati effettuati accessi e pertanto la verifica nei suoi confronti è stata effettuata c.d. “a tavolino”.
Ciò rilevato in fatto, va ribadito in diritto che:
– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione Finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 – 01);
– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione Finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 – 01).
La sentenza impugnata contrasta all’evidenza con entrambi i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
La CTR toscana infatti si è limitata a constatare la violazione del termine di cui all’art. 12, comma 7, legge 212/2000, non considerando che, trattandosi di accertamento a seguito di verifica “a tavolino”, la disposizione non è applicabile con riguardo alle II.DD e che per quanto riguarda l’IVA, pur esistendo un principio generale di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale derivante dal diritto Eurounitario, il giudice del merito deve in ogni caso effettuare la c.d. “prova di resistenza” ossia valutare, in concreto, l'”utilità” del contraddittorio endoprocedimentale stesso e quindi, in ultima analisi, la “non pretestuosità” dell’opposizione del destinatario della verifica fiscale.
Va peraltro soggiunto che l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale nei termini anzidetti non riguarda comunque il caso, qual è quello che occupa, in cui vi sia stato un accesso presso terzi dal quale si sono tratti elementi utili al sostegno probatorio delle pretese creditorie erariali.
Vi è infatti da ribadire che “In tema di accertamento tributario, le garanzie previste dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento” (Sez. 5, Sentenza n. 16354 del 26/09/2012, Rv. 623835 – 01).
La memoria della contribuente non induce a diverse considerazioni.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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