CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 94 depositata il 3 gennaio 2024 – Qualora il lavoratore abbia agito in giudizio per l’accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permanga la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento attraverso cui far valere diritti patrimoniali sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno della impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della “par condicio creditorum”