Corte di Cassazione ordinanza n. 9400 depositata il 9 aprile 2021 – Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro «gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio ( … ) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato». Nell’area dell’esenzione da registrazione rientrano, ad esempio gli atti processuali con i quali ai sensi degli articoli 306 e 307, c.p.c., viene dichiarata l’estinzione del processo e ciò in quanto la tassazione degli atti dell’Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti