Corte di Cassazione ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020
accertamento – notifica
Rilevato che:
1. In controversia relativa ad avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2008, P.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo inammissibile l’originario ricorso della contribuente perché tardivamente proposto rispetto alla data di notifica (per compiuta giacenza) dell’avviso di accertamento correttamente effettuata presso la residenza anagrafica della contribuente e non presso il domicilio dalla medesima eletto con una semplice comunicazione priva di effetto.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che:
1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni della controricorrente di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso.
2. Quanto alla prima, la ricorrente nel corpo del ricorso ha correttamente fatto riferimento alla sentenza della CTP di Isernia n. 109 del 2014 e non a quella n. 110 del 2014 emessa nei confronti dell’altro socia (Maria Di Lello) ed ha depositato la copia della sentenza emessa nei suoi confronti e non altra.
3. Quanto alla seconda eccezione, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, la ricorrente ha correttamente censurato la sentenza d’appello che, sul presupposto della ritualità della notifica effettuata presso la residenza della contribuente piuttosto che al domicilio eletto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso perché tardivamente proposto. Statuizione, questa, che costituisce l’unica ratio decidendi della decisione impugnata.
5. Nel merito, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 60 DPR n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto non correttamente effettuata da parte della contribuente la variazione di domicilio fiscale, statuendo quindi la validità della notifica dell’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate ad un domicilio diverso da quello comunicato.
6. Il motivo è fondato e va accolto.
7. Invero, in tema di accertamento delle imposte dei redditi, la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all’Agenzia delle Entrate, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. nn. 11170/2013).
8. Peraltro, anche in caso in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi (o in altra comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate), questa Corte ha ritenuto valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto (cfr. Cass. n. 25680/2016).
9. Pertanto, incontroverso in fatto che nel 2011 la contribuente aveva effettuato regolare comunicazione di variazione di domicilio fiscale all’Agenzia delle Entrate, ex art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, va ritenuta la nullità della notifica dell’atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8 della legge 890/1982), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini, con la conseguenza che l’impugnazione proposta dalla contribuente doveva ritenersi tempestiva rispetto ad essa.
10. Al riguardo va precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale notifica non è inesistente ma nulla, posto che, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 24916 del 2016 in tema di notificazione del ricorso per cassazione, mutuabile anche alle fattispecie di notificazione degli atti impositivi, l’inesistenza della stessa «è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
11. Ha quindi errato la CTR, omettendo di attenersi ai suddetti principi giurisprudenziali, nel ritenere privi di effetti la comunicazione della variazione di domicilio effettuata dalla contribuente nel 2011, facendone conseguire l’inammissibilità dell’originario ricorso perché tardivamente proposto.
12. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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