CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 97 depositata il 3 gennaio 2023
Lavoro – Invalidità – Assegno ordinario – Accertamento del requisito sanitario – Escluso il vaglio di elementi extrasanitari – Declaratoria sul diritto alla prestazione – Accoglimento
Rilevato che
il Tribunale di Lecce, con sentenza resa ai sensi dell’art. 445 bis, comma 7, cod.proc.civ. ha dichiarato sussistente, in relazione a R.D., il «requisito sanitario integrante il diritto […] ad assegno ordinario di invalidità con decorrenza da Maggio 2019» e ha condannato l’INPS al pagamento del «dovuto»;
ricorre per cassazione l’Inps, con due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, la parte in epigrafe;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 445 bis cod.proc.civ., per avere il Tribunale riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità ordinaria ex lege nr. 222 del 1984 e condannato l’Ente al pagamento della prestazione, così esulando dai limiti del procedimento, senza, peraltro, alcuna verifica della sussistenza del requisito contributivo;
il motivo è fondato nei termini che seguono;
questa Corte ha chiarito che «nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici» (in termini, Cass. nr. 27010 del 2018 confermata da Cass. nr. 9755 del 2019 e, tra le pronunce di questa sesta sezione, ex plurimis, da Cass. nr. 29111 del 2019; Cass. nr. 29683 del 2019; Cass. nr. 9743 del 2020 e Cass. nr. 9929 del 2020 cit);
l’orientamento richiamato, da confermarsi in questa sede, delinea precisamente i confini del procedimento in questione e i limiti entro i quali il Giudice deve contenere l’accertamento giudiziale.
Resta avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari (se non ai limitati fini della verifica dell’interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del Giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione;
nel caso concreto, in difformità con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha condannato l’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario, positivamente riscontrato;
l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo (con cui l’Inps ha dedotto, sotto il profilo della violazione dell’art. 1 della legge nr. 222 del 1984, il mancato accertamento di tutti i requisiti costitutivi del diritto e, in particolare, di quello contributivo);
deriva, da quanto precede, la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Inps al pagamento della prestazione; resta, invece, ferma la pronuncia là dove accerta il requisito sanitario, utile ai fini dell’assegno di invalidità ordinaria ex lege nr. 222 del 1984, con le ulteriori statuizioni in ordine alle spese;
nulla deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante la rituale dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod.proc.civ., resa dalla parte controricorrente;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza nella parte in cui ha condannato l’Inps al pagamento della prestazione, confermandola nel resto.
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