Corte di Cassazione ordinanza n. 9900 depositata il 15 aprile 2021
spese processuali – non competono se l’ente impositore è difeso da un suo funzionario – il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6,, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto
Fatti di causa
YYYY ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo che le è stato notificata dal locale agenzia della riscossione, sulla base di crediti iscritti a ruolo di titolarità della Regione Calabria, nonché dei Comuni di XXXX Crucoli,
L’opposizione è stata accolta Giudice di Pace di Cirò.
Il Tribunale di Crotone, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riguardo al credito portato da una delle cartelle di pagamento poste a base del fermo preannunziato, mentre ha annullato, in relazione ai crediti di cui alle altre cartelle, la decisione di primo grado, in quanto emessa da giudice incompetente, dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Crotone e condannando l’opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricorre la XXX sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di XXXX l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato atto di costituzione in vi sta dell’eventuale discussione orale della causa.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del L. n. 193/2016 convertito con modifiche con Legge n. 225/2016, in combinato disposto all’art. 391, comma 2 c.p.c. in relazione a/l’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modifiche con Legge n. 225/2016, in combinato disposto con l’art. 391, comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.».
I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente.
La ricorrente contesta la decisione impugnata sostenendo che avendo essa opponente aderito alla definizione agevolata del debito prevista dalle disposizioni richiamate in rubrica ed avendo di conseguenza rinunziato al giudizio, avrebbe dovuto essere dichiarata l’estinzione del giudizio stesso e le spese non avrebbero potuto essere po re a suo carico.
I motivi di ricorso in esame, ad avviso del Collegio, non rispettano il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in essi non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e/o documenti su cui sono fondate le censure (vale a dire la documentazione attestante l’adesione dell’opponente alla definizione agevolata del debito e la relativa rinunzia al giudizio, atti che si assumono prodotti nell’ambito del giudizio di appello), ma nemmeno essi sono localizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).
Risultano con ciò violati i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6,, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/10/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02).
2. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 1 p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
La ricorrente sostiene che non avrebbero potuto essere liquidate spese né in favore del Comune di XXX, costituito a mezzo di proprio funzionario che non aveva esposto spese sopportate a tal fine (per entrambi i gradi del giudizio), né in favore del Comune di XXXX per il primo grado, in quanto contumace.
Il motivo è manifestamente fondato, in relazione alle spese relative al Comune di XXXX per il primo grado di giudizio, essendo il comune rimasto contumace in tale grado, come esso stesso riconosce espressamente nel controricorso (sulla non riconoscibilità delle spese processuali in favore del contumace vittorioso cfr., ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 26/06/2018, Rv. 649548 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12195 del 18/05/2018, Rv. 648485 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011, Rv. 619035 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 43 del 07/01/1999, Rv. 522018 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 25/09/19971 Rv. 508243 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2994 del 27/03/1987, Rv. 452092 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5897 del 09/11/1982, Rv. 423657 – 01):
Il motivo è manifestamente fondato anche in relazione alle spese del giudizio di secondo grado del Comune di XXXX, che effettivamente risulta costituito a mezzo di un proprio funzionario delegato, in tale grado, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, anche tenuto conto che nella liquidazione operata dal tribunale sono stati riconosciuti esclusivamente compensi professionali e non spese vive. In base al costante indirizzo di qu a Corte, cui va o seguito, infatti, «l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall’art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011, Rv. 618099 – 01; nel medesimo senso, con riferimento a diversi casi in cui la pubblica amministrazione o altri enti siano autorizzati a stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato: Sez. 6 – 2, Sentenza n. 20980 del 17/10/2016, Rv. 641525 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017, Rv. 644731 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 – 02).
Per quanto riguarda le spese relative al Comune di XXXX per il primo grado di giudizio, invece, la censura non può ritenersi sufficientemente specifica, anche in questo caso non essendo richiamato nel ricorso, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e/o documenti su cui è fondata (vale a dire quanto meno l’atto di costituzione del comune in primo grado), e nemmeno essendo precisata l’esatta localizzazione degli stessi nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).
La sentenza va dunque cassata in relazione alle censure accolte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sul punto si può decidere nel merito, con l’esclusione della condanna della parte opponente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del Comune di XXXX e di quelle del giudizio di secondo grado in favore del Comune di XXXX
3. Sono dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso;
è accolto, per quanto di ragione, il terzo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, è esclusa la condanna della opponente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del Comune XXXX di quelle del giudizio di secondo grado in favore del Comune di XXX
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in virtù del solo parziale accoglimento del ricorso e, quindi, della reciproca parziale soccombenza delle parti.
per questi motivi
La Corte:
- dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso e accoglie il terzo, per quanto di ragione; cassa per l’effetto la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, esclude la condanna dell’opponente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore de! Comune di XXX e di quelle del giudizio di secondo grado in favore del Comune di XXX
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 2 marzo 2021.
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