CORTE DI CASSAZIONE – Sentanza 11 marzo 2022, n. 8053 – Ai sensi dell’art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, il giudice che accerta l’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato