CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 agosto 2018, n. 20389
lscrizione d’ufficio a Inarcassa – Laurea in ingegneria nucleare estranea all’ambito della “riserva” della categoria professionale – Rilievo dell’oggettiva valutazione dell’attività svolta – Profilo soggettivo e il bagaglio professionale a ciò collegato, solo un peso indiretto costituito
Fatti di causa
La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 1052/2012, riformando la sentenza del Tribunale di Ivrea, aveva dichiarata illegittima l’iscrizione d’ufficio di V.L. alla Inarcassa per il periodo 1.4.2001-1.6.2005 dichiarando altresì che nulla era dovuto all’Istituto a titolo di contributi e sanzioni per il periodo in questione.
Specificava la Corte che la attività svolta dal V., in possesso di laurea in ingegneria nucleare, per come accertata in giudizio, era connotata dalla sua prevalente operatività delle strategie di marketing, quindi estranea all’ambito della “riserva” della categoria professionale come prevista dagli artt. 51 e 52 del Regolamento di cui al regio Decreto n. 2537/1925. Escludeva quindi ogni nesso di riferibilità tra l’attività svolta ed il bagaglio culturale tipico del titolo professionale acquisito e riteneva conseguentemente non dovuti i contributi invece richiesti da Inarcassa. Quest’ultima proponeva ricorso affidandolo sostanzialmente ad un unico articolato motivo ed a memoria successiva cui resisteva il V. con cotroricorso ed anche con il deposito di successiva memoria.
L’Inps rimaneva intimato.
Ragioni della decisione
1) – Con un unico motivo l’Inarcassa lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 230 n. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 21 della legge n. 6/1981,come integrato dall’art. 7 dello Statuto di Inarcassa; degli artt. 51 e 52 R.D. n. 2537/1925; dell’Allegato 5) l. n. 143/1949; artt. 45, 46, 47 e 49 del d.p.r. n. 238/2001; nonché l’irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione.
La censura ha sostanzialmente ad oggetto la errata valutazione delle prescrizioni legali e statutarie relative agli obblighi di iscrizione alla Cassa degli Ingegneri ed Architetti, con riguardo alla riferibilità alle stesse della concreta prestazione lavorativa svolta dal V., consistente, nel periodo in questione, in attività di consulenza in affiancamento presso la direzione di una azienda per l’analisi di mercato dei loro prodotti , analisi di marginalità (costi benefici) analisi dei processi per porre i prodotti sui mercati sempre sotto il profilo del criterio”costi benefici”.
Questa Corte esaminando fattispecie similari alla presente, ha rilevato che “In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività.
La limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell’art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l’art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità” (Cass. n. 14684/2012; Cass. n. 5827 dei 08/03/2013, Cass. n. 9076 del 15/04/2013; Cass. n.1347/2016).
Sulla scorta dei principi già rilasciati da questa Corte, deve evidenziarsi il rilievo che assume, ai fini dell’iscrizione, l’oggettiva valutazione dell’attività svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a ciò collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall’utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito. In sostanza alcun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il V. fosse ingegnere, dovendosi invece valutare l’attività concreta svolta dallo stesso. In particolare il possesso di una laurea in ingegneria nucleare ed il bagaglio culturare a ciò conseguente, risultano elementi estranei alla concreta attività di analisi marketing in quanto non riconoscibili nella attività svolta dal V..
Deve quindi escludersi che nel caso in esame sia riscontrabile lo ” speciale contributo fornito dal professionista”, in ragione delle sue specifiche competente legate al titolo posseduto, anche in settori tradizionalmente estranei alla struttura formativa del professionista, tale quindi da influire direttamente nell’attività svolta e da connotarla significativamente. (Cass. n. 1347/2016; Cass. n. 9056/2016).
Il ricorso deve essere rigettato alla luce della corretta interpretazione svolta dalla forte territoriale e dell’osservanza dei principi richiamati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente,liquidate in complessivi €. 3.800,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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